Non dà luogo alla configurabilità del reato di abbandono di animale, previsto dall’art. 727 c.p., costituendo soltanto un mero inadempimento contrattuale, la condotta di chi, dopo avere affidato l’animale (nella specie, un cane) ad una struttura privata che, a titolo oneroso, abbia assunto l’impegno di custodirlo e, in caso di necessità, apprestargli le relative cure, non provveda poi né al pagamento del corrispettivo né al ritiro dell’animale, salvo che sia concretamente prevedibile, per la oggettiva inaffidabilità o mancanza di professionalità dei soggetti che sovrintendono a detta struttura, che siano essi, nella descritta situazione, ad abbandonare l’animale. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 727)