-
Ratio e regime delle notificazioni degli atti di appello incidentale. - 2. I profili di (il)legittimità costituzionale del richiamato art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
-
La filosofia del recepimento delle applicazioni del progresso scientificotecnologico in funzione probatorio-revocatoria. 2. Segue. Dal livello dell’astrazione al piano della concreta prassi giudiziaria. 3. La dimensione tecnico-procedurale della novella produzione scientifico-probatoria. 4. L’ammissibilità dei nova scientistico-probatori attinti da diversità e novità. 5. La consentita produzione di fattori probanti notori, ma scaturiti dall’impiego di metodi scientistici diversi e convalidati. 6. Il novum probatorio costituito da una “nuova” perizia … 7. Segue. … o consulenza tecnica. 8. L’inibita riconsiderazione di atti irripetibili. 9. Segue. Rilievi concettuali. 10. Segue. Ipotesi peculiari. Qualche notazione. 11. L’espletamento del test del DNA: vantaggi e criticità ai fini revo...
... procedimentali peculiari all’ adversary process statunitense, imponendo la necessità di ... d’innocenza, a vantaggio di un «modello criminologico di autore del reato incentrato su un...
-
... tecnica opinabile o il proprio modello logico di attuazione del "concetto indeterminato" ...adversary system, basato sulla contrapposizione dei consulen...
-
Il fondamento giuspositivistico della revisione “scientifica” della res judicata ovverosia la disposizione ex art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p. 2. Segue. Ratio “scientistica” del dettato normativo. 3. Il nucleo della dinamica scientistico-revocatoria: concetto di «nuove prove» (scientifiche). 4. Segue. Stadi della genesi elaborativa: propedeuticità dell’omologa nozione generale. 5. Epistemologia delle «nuove prove» scientifiche rilevanti ai fini della revisione penale. 6. Segue. In particolare, la configurazione ontologica dell’entità scientifico-probatoria ex art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p. 7. Segue. Moniti esegetici. 8. Segue. Natura probatoria atipica. 9. Segue. La prospettiva funzionalistica. 10. Segue. La proiezione teleologica della novella produzione scientifico-probante...
... un sovvertimento del tradizionale modello sistematico «del rapporto tra condanna e prosciog...
-
Il principio del contraddittorio e la durata non ragionevole del processo. - 2. La memoria e i suoi limiti. - 2.1. L'oblio ed i possibili rimedi. - 2.2. La dimenticanza inevitabile del testimone. - 3. Gli istituti giuridici finalizzati alla rievocazione: a) la facoltà di consultare appunti o documenti. - 3.1. Limiti. Il divieto di lettura. - 3.2. Oggetto. Prospettive interpretative. - 4. b) Le contestazioni «in aiuto alla memoria». - 4.1. La questione pregiudiziale dell'ammissibilità dello strumento. - 4.2. I possibili esiti delle contestazioni. - 4.2.1. Il caso del testimone che non ricorda, ma dichiara di aver detto la verità nel corso delle indagini. - 4.2.2. La soluzione proposta e suoi limiti. - 5. Strumenti funzionali alla «rimozione» del prob...
... tendenzialmente ai principi del modello accusatorio. Modello che, proprio perché presuppo.... Si è detto come nella patria dell' adversary tale tipo di risposta è ritenuta (con sano reali...
-
Introduzione. - 2. I precedenti di legittimità della sentenza «Iannasso». - 3. Le decisioni 17/94 e 99/96 della Corte costituzionale. - 4. La sentenza «Iannasso» delle sezioni unite e la successiva giurisprudenza di legittimità. - 5. L'avallo della Consulta alla tesi adottata dalle sezioni unite. L'ordinanza 399/01. - 6. La cristallizzazione della posizione della Consulta. Brevi considerazioni su principi costituzionali e visioni naives del rito penale. - 7. Ammissibilità della prova e ne bis in idem istruttorio. - 8. Rimedi operativi.
.... Ma con riferimento al nostro attuale modello, occorre rilevare come tale canone non abbia ricev... che possiede rispetto ad altri modelli adversary (obbligatorietà dell'azione penale; motivazione ...
-
Presupposti dogmatici dell'esame diretto: da strumento di attuazione del principio di oralità. Ad alibi per un processo parzialmente scritto? II. Forme dell'esame incrociato nella disciplina codicistica. A) Natura e collocazione sistematica dell'esame incrociato nella parabola delle recenti innovazioni normative (L. n. 267 del 1997). B) L'ordine istruttorio dibattimentale ed i turni istruttori: L'accordo delle parti come eccezione all'ordine legale dei turni istruttori. Problemi specifici: pluralità di esami di imputati diversi. Pluralità di esami dello stesso testimone. Pluralità di esami dello stesso imputato. C) Forma tipica dell'esame: l'esame dibattimentale del teste. Disciplina e Caratteri. 1. Ordine di assunzione delle testimonianze all'interno del ...
... di maggior accentuazione dello schema adversary : parti con pari poteri si danno il turno per estr... al sistema una forte spinta verso un modello processuale diverso da quello del 1988, cioè quel...
-
...Passato e futuro del modello integrato di scienza penalistica , in La question...