Sentenza nº 153 da Corte Costituzionale, 13 Maggio 1987
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Riassunto
Sentenza nº 153 da Corte Costituzionale, 13 Maggio 1987
SENTENZA N. 153
ANNO 1987REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE COSTITUZIONALEcomposta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO; ha pronunciato la seguente SENTENZAnel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma; 2, primo comma e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1982 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale - sul ricorso proposto dalla s.r.l. Belton contro il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, iscritta al n. 870 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 142 dell'anno 1983; Visto l'atto di costituzione della s.r.l. Belton nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Uditi l'avv. Maria Alessandra Sandulli per la s.r.l. Belton e l'Avvocato di Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto1. - Con ricorso depositato il 30 ottobre 1980 la Belton s.r.l. adiva il T.A.R. della Lombardia chiedendo l'annullamento del provvedimento con cui il direttore del Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche di Milano, in data 3 ottobre 1980, ordinava la disattivazione di un impianto di radiodiffusione, di proprietà della ricorrente, che trasmetteva in lingua tedesca, dal territorio italiano, verso la Svizzera e la Germania. A fondamento del provvedimento impugnato - adottato nell'esercizio del potere di autotutela di cui all'art. 195 u.c. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - l'amministrazione poneva i seguenti motivi: a) violazione del divieto di installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza la relativa concessione (art. 195 - rectius: 183 - d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156) trattandosi, nella specie, di trasmissioni radiofoniche che, eccedendo l'ambito nazionale ed, ampiamente, anche quello locale, sono riservate al servizio pubblico dagli artt. 1 e 2 l. 14 aprile 1975, n. 103 e concedibili solo ai sensi del successivo art. 3 stessa legge; b) violazione dell'art. 240 d.P.R. n. 156/73 sul presupposto che le trasmissioni della emittente in questione provocano disturbi ed interfe...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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