Sentenza nº 77 da Corte Costituzionale, 27 Marzo 1987
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Riassunto
Sentenza nº 77 da Corte Costituzionale, 27 Marzo 1987
SENTENZA N. 77
ANNO 1987REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE COSTITUZIONALEcomposta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO; ha pronunciato la seguente SENTENZAnel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382" promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1978 dal T.A.R. per il Lazio sul ricorso proposto dal Comune di Roma contro il Ministero dell'Interno ed altro iscritta al n. 264 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 154 dell'anno 1979; Visto l'atto di costituzione del Comune di Roma nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianello; Uditi l'avv. Nicola Carnovale per il Comune di Roma e l'avv. dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto in fatto1. - Con ordinanza in data 27 ottobre 1978 (reg. ord. n. 264 del 1979) il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con riferimento agli artt. 5, 117, 118 e 128 Cost., nonché con riferimento all'art. 1, lett. e) della legge 22 luglio 1975, n. 382, e 76 Cost. Il comune di Roma aveva impugnato dinanzi al predetto Tribunale le direttive impartite in data 28 dicembre 1977 dal Commissario del Governo in base al citato art. 19, terzo comma, del D.P.R. n. 616 del 1977, sotto vari profili, sostanzialmente assumendo che le stesse erano lesive dell'autonomia comunale in materia di polizia amministrativa. Il giudice a quo rilevava che l'art. 19 citato prevede: direttive del Ministro dell'Interno ai Sindaci, impartite con carattere vincolante per esigenze di pubblica sicurezza (terzo comma): l'attribuzione, in ordine ad alcune delle funzioni contemplate in detto articolo, di speciali poteri al Prefetto ai fini della sospensione, revoca o annullamento dei provvedimenti adottati dal Comune (quarto comma); l'attribuzione di un potere positivo al Prefetto per il rilascio dell'atto, nonostante il diniego dell'att stesso da parte del Comune (quinto comma); nonché la limitazione dei poteri regolamentari del comune, nella materia de qua, alla determinazione delle sole "procedure e competenze" degli organi comunali in relazione all'esercizio...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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