Sentenza nº 333 da Corte Costituzionale, 11 Luglio 1991

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Riassunto


Sentenza nº 333 da Corte Costituzionale, 11 Luglio 1991

SENTENZA N.333

ANNO 1991

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Ettore GALLO,

Giudici

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 71? 72 e 72- quater della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificata dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 (Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n.685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza), (corrispondenti rispettivamente agli artt. 73, 75 e 78 del d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope) promossi con ordinanze emesse l'8 gennaio 1991 dal Pretore di Bergamo - sezione distaccata di Grumello del monte; il 12 ottobre e 31 dicembre 1990 e il 9 gennaio 1991 dal Tribunale di Roma (n. 4 ordd.); l'11 febbraio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Camerino (n. 2 ordd.), iscritte rispettivamente ai nn. 73, 163, 164, 16S, 166, 215 e 216 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 8, 12 e 14, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore Renato Granata;

udito l'Avvocato dello Stato Ignazio Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza dei 12 ottobre 1990 il Tribunale di Roma, all'esito del dibattimento penale celebrato nei confronti di Martignetti Romeo, imputato dei reato di cui all'art.71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 per aver illecitamente detenuto 0,389 grammi di cocaina, ha sollevato questione incidentale di costituzionalità degli artt. 71, 72 e 72-quater della legge n. 685 dei 1975, come modificata dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 (corrispondenti rispettivamente agli arti. 73, 75 e 78 dei T.U. 9 ottobre 1990, n. 309) in relazione agli. artt. 3 e 25 della Costituzione.

In particolare il Tribunale rimettente sembra muovere dalla possibilità di una lettura duplice delle norme censurate secondo che la fattispecie di cui all'art.71 cit. si intenda dal legislatore configurata come reato di pericolo di spaccio, presunto in maniera assoluta, ovvero si ritenga che "la suddetta fattispecie punisce non già il pericolo di spaccio, bensì direttamente il consumo".

In relazione alla prima ipotesi denuncia "violazione del principio di ragionevolezza, in contrasto don l'art.3 della Costituzione" in quanto Inesperienza giudiziaria mostra che di regola i consumatori, specie di sostanze stupefacenti cd. "leggere" si riforniscono di quantità superiori al fabbisogno giornaliero, onde il criterio della "dose media giornaliera" non può costituire un parametro ragionevole, corrispondente cioé all'id quod plerumque accidit, su cui possa attendibilmente fondarsi una prognosi legale di pericolo di spaccio.

Con riferimento poi alla seconda ipotesi, che il tribunale rimettente sembra preferire. "la portata normativa degli arti. 71, 72 e 72-quater appare in contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione", là dove alla stregua di tali disposizioni "la detenzione per comprovato uso personale e ...

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