Sentenza nº 77 da Corte Costituzionale, 03 Aprile 1997
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Riassunto
Sentenza nº 77 da Corte Costituzionale, 03 Aprile 1997
SENTENZA N. 77
ANNO 1997REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Dott. Renato GRANATA Presidente - Prof. Giuliano VASSALLI Giudice - Prof. Francesco GUIZZI " - Prof. Cesare MIRABELLI " - Prof. Fernando SANTOSUOSSO " - Avv. Massimo VARI " - Dott. Cesare RUPERTO " - Dott. Riccardo CHIEPPA " - Prof. Gustavo ZAGREBELSKY " - Prof. Valerio ONIDA " - Prof. Carlo MEZZANOTTE " - Avv. Fernanda CONTRI " - Prof. Guido NEPPI MODONA " - Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI " ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 294 e 302 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 19 dicembre 1995 dalla Corte di cassazione, il 21 dicembre 1995 ed il 22 marzo 1996 dal Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, ed il 23 aprile 1996 dal Tribunale di Lecce, sezione per il riesame, rispettivamente iscritte ai nn. 445, 452, 571 e 640 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21, 26 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1996. Visto l'atto di costituzione di Catapano Domenico, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1996 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; uditi gli avvocati Francesco Leone ed Alfredo Gaito per Catapano Domenico e l'Avvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. -- Con ordinanza del 17 luglio 1995 il Tribunale di Potenza, adìto ex art. 310 del codice di procedura penale, rigettava l'appello proposto da Catapano Domenico, con il quale si deduceva che, poichè alla misura cautelare della custodia in carcere "disposta ed applicata" dal giudice per le indagini preliminari dopo la richiesta di rinvio a giudizio non aveva fatto seguito l'interrogatorio dell'imputato nel termine indicato dall'art. 294 del codice di procedura penale, la misura stessa era da ritenere caducata a norma dell'art. 302 dello stesso codice. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Catapano, deducendo violazione degli artt. 294 e 302 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 606, lettere b e c, dello stesso codice; in subordine denunciava l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 294 e 3...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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