Sentenza nº 171 da Corte Costituzionale, 18 Maggio 1999

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Sentenza nº 171 da Corte Costituzionale, 18 Maggio 1999

SENTENZA N. 171

ANNO 1999

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 154, 2, comma 205, e 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ricorsi delle Regioni Veneto e Lombardia, notificati il 27 gennaio 1997, depositati in Cancelleria il 31 successivo ed il 4 febbraio 1997 ed iscritti ai nn. 19 e 22 del registro ricorsi 1997.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1998 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

uditi gli avvocati Alfredo Bianchini per la Regione Veneto, Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Veneto, con ricorso notificato il 27 gennaio 1997, depositato il 31 gennaio 1997, ha impugnato l’art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996, in riferimento agli artt. 39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione e 48 e 51 dello statuto regionale.

1.1. - La ricorrente premette che le norme impugnate recano la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale dei dipendenti della pubblica amministrazione, materia già regolamentata dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Regioni-Autonomie locali per il triennio 1994-1997 e, nel Veneto, dalle leggi regionali 10 giugno 1991, n. 12 e 22 luglio 1994, n. 30. In particolare, queste ultime attribuiscono alla Giunta regionale la facoltà di istituire posti in organico a tempo parziale, ovvero di trasformare quelli già a tempo pieno, entro il limite del 20 per cento della dotazione organica, fatta eccezione per i posti che comportano l’esercizio di funzioni ispettive, di direzione e di coordinamento di unità organiche; prevedono una articolata disciplina dell’orario flessibile e della turnazione e la possibilità di stabilire orari diversi nell’ambito di una programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro.

Le disposizioni impugnate - prosegue la Regione - nel disciplinare ex novo la materia, travolgono la regolamentazione vigente nel Veneto e recano precetti di contenuto talmente dettagliato da essere autoapplicativi e da non riservare spazi alla legislazione regionale. Infatti, il comma 56 dell’art. 1 della legge n. 662 del ...

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