Sentenza nº 419 da Corte Costituzionale, 13 Ottobre 2000
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Riassunto
Sentenza nº 419 da Corte Costituzionale, 13 Ottobre 2000
SENTENZA N. 419
ANNO 2000REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Cesare MIRABELLI Presidente - Francesco GUIZZI Giudice - Fernando SANTOSUOSSO " - Massimo VARI " - Cesare RUPERTO " - Riccardo CHIEPPA " - Gustavo ZAGREBELSKY " - Valerio ONIDA " - Carlo MEZZANOTTE " - Fernanda CONTRI " - Guido NEPPI MODONA " - Piero Alberto CAPOTOSTI " - Annibale MARINI " - Franco BILE " - Giovanni Maria FLICK " ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608, promossi con ordinanze emesse il 16 ottobre 1996 dal Pretore di Genova, il 22 ottobre 1996 dal Pretore di Fermo, il 16 dicembre 1996 dal Pretore di Torino, il 3 febbraio 1997 dal Pretore di Milano, il 5 febbraio 1997 dal Pretore di Salerno, il 17 dicembre 1996 dal Pretore di Padova, il 5 febbraio 1997 dal Pretore di Lecco, il 5 marzo 1997 (3 ordinanze) dal Pretore di Ferrara, l'8 aprile 1997 dal Pretore di Fermo, il 24 febbraio 1997 dal Pretore di Parma, il 1° marzo 1997 dal Pretore di Saluzzo, il 18 marzo 1997 dal Pretore di Livorno, l'8 marzo 1997 dal Pretore di Gorizia, il 27 maggio 1997 dal Pretore di Latina, il 6 marzo 1997 dal Tribunale di Venezia, il 13 gennaio 1997 (2 ordinanze) dal Pretore di Camerino, il 18 marzo 1997 (3 ordinanze) dal Pretore di Livorno, il 7, il 14 ed il 20 ottobre 1997 dal Pretore di Bologna, il 18 novembre 1997 dal Pretore di Nicosia, il 19 febbraio 1998 dal Pretore di Macerata, il 26 novembre 1997 dal Pretore di Latina, il 30 novembre 1998 (5 ordinanze) dal Pretore di Trento e il 23 aprile 1997 dal Pretore di Pordenone, rispettivamente iscritte ai nn. 1299 e 1379 del registro ordinanze 1996, 53, 136, 172, 188, 227, 284, 285, 306, 337, 339, 418, 510, 548, 563, 664, 671, 672, 725, 726, 727, 909 e 910 del registro ordinanze 1997, 39, 210, 334 e 377 del registro ordinanze 1998, 86, 87, 88, 89, 90 e 445 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1996, nn. 4, 9, 14, 15, 16, 19, 23, 24, 25, 28, 36, 37, 38, 41, 42, 43 e 44, prima serie speciale, dell'anno 1997, nn. 3, 6, 14, 20 e 22, prima serie speciale, dell'anno 1998, nn. 9 e 37, prima serie speciale, dell’anno 1999; Visti gli atti di costituzione di Luciani Sandro ed altri, Ferrari Antonella, Gatti Federica, Mazzini Marina ed altra, Nalon Tommaso, La Falce Mina, Ciccalé Romina, Rossi Monica ed altri, Ticciati Claudia ed altre, Papi Alessandra e dell'ente Poste Italiane, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2000 e nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il Giudice relatore Annibale Marini; uditi gli avvocati Sergio Vacirca per Gatti Federica, Alberto Medina per Mazzini Marina ed altra, Carlo Cester per Nalon Tommaso, Sergio Galleano per La Falce Mina, Alberto Lucchetti per Ciccalè Romina, Giorgio Bellotti per Rossi Monica ed altri e per Ticciati Claudia ed altre, Luigi Fiorillo, Roberto Pessi e Giampaolo Rossi per la s.p.a. Poste Italiane e l'Avvocato dello Stato Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. - Il Pretore di Genova, nel corso di un giudizio promosso nei confronti dell’ente Poste Italiane da un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, diretto alla declaratoria di illegittimità del contratto stesso, per difetto di forma scritta, con la conseguente conversione del relativo rapporto in rapporto a tempo indeterminato, con ordinanza emessa il 16 ottobre 1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 77, 101, 102, 104 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale). Il giudice a quo, premessa la rilevanza della questione, osserva che la norma denunciata - secondo cui «le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall’ente Poste Italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto» - violerebbe innanzitutto l’art. 77 della Costituzione, sia in quanto la materia disciplinata non sarebbe caratterizzata da alcuna straordinaria necessità ed urgenza, sia perché il decreto-legge n. 510 del 1996, per la parte che qui interessa, ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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