Sentenza nº 196 da Corte Costituzionale, 05 Giugno 2003
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Riassunto
Sentenza nº 196 da Corte Costituzionale, 05 Giugno 2003
SENTENZA N. 196
ANNO 2003REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Riccardo CHIEPPA Presidente - Gustavo ZAGREBELSKY Giudice - Valerio ONIDA " - Carlo MEZZANOTTE " - Fernanda CONTRI " - Guido NEPPI MODONA " - Piero Alberto CAPOTOSTI " - Annibale MARINI " - Franco BILE " - Giovanni Maria FLICK " - Ugo DE SIERVO " - Romano VACCARELLA " - Alfio FINOCCHIARO " ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 15 marzo 2002, n. 14 (Disposizioni sulla prorogatio degli organi regionali), e della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli Organi e sull’indizione delle elezioni regionali), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati rispettivamente il 15 e il 23 maggio 2002, depositati in cancelleria il 25 e 31 maggio 2002 ed iscritti ai numeri 36 e 38 del registro ricorsi 2002. Visto l’atto di costituzione della Regione Abruzzo; udito nell’udienza pubblica del 25 febbraio 2003 il Giudice relatore Valerio Onida; udito l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.1. – Con ricorso notificato il 15 maggio 2002 e depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 25 maggio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 123, primo comma, e 126 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 15 marzo 2002, n. 14 (Disposizioni sulla prorogatio degli organi regionali), pubblicata il 21 marzo 2002 nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 5 del 16 marzo 2002. La legge regionale riguarda il "caso di scioglimento del Consiglio regionale". L’Avvocatura premette che tale scioglimento può avere diverse origini: può essere disposto ai sensi dell’art. 126, primo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, per il compimento di atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale; può essere conseguente alla morte, all'impedimento permanente od alle dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale, od a mozione di sfiducia nei confronti del medesimo approvata dallo stesso Consiglio regionale; può, ancora, derivare dalle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale. Osserva inoltre ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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