Sentenza nº 196 da Corte Costituzionale, 05 Giugno 2003

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Riassunto


Sentenza nº 196 da Corte Costituzionale, 05 Giugno 2003

SENTENZA N. 196

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo   CHIEPPA                   Presidente

- Gustavo    ZAGREBELSKY        Giudice

- Valerio     ONIDA                       "

- Carlo        MEZZANOTTE          "

- Fernanda  CONTRI                     "

- Guido       NEPPI MODONA     "

- Piero Alberto CAPOTOSTI        "

- Annibale   MARINI                     "

- Franco      BILE                           "

- Giovanni Maria FLICK                "

- Ugo          DE SIERVO               "

- Romano    VACCARELLA          "

- Alfio         FINOCCHIARO        "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 15 marzo 2002, n. 14 (Disposizioni sulla prorogatio degli organi regionali), e della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli Organi e sull’indizione delle elezioni regionali), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati rispettivamente il 15 e il 23 maggio 2002, depositati in cancelleria il 25 e 31 maggio 2002 ed iscritti ai numeri 36 e 38 del registro ricorsi 2002.

       Visto l’atto di costituzione della Regione Abruzzo;

       udito nell’udienza pubblica del 25 febbraio 2003 il Giudice relatore Valerio Onida;

       udito l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. – Con ricorso notificato il 15 maggio 2002 e depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 25 maggio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 123, primo comma, e 126 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 15 marzo 2002, n. 14 (Disposizioni sulla prorogatio degli organi regionali), pubblicata il 21 marzo 2002 nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 5 del 16 marzo 2002.

La legge regionale riguarda il "caso di scioglimento del Consiglio regionale". L’Avvocatura premette che tale scioglimento può avere diverse origini: può essere disposto ai sensi dell’art. 126, primo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, per il compimento di atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale; può essere conseguente alla morte, all'impedimento permanente od alle dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale, od a mozione di sfiducia nei confronti del medesimo approvata dallo stesso Consiglio regionale; può, ancora, derivare dalle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale. Osserva inoltre ...

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