Sentenza nº 161 da Corte Costituzionale, 01 Giugno 2004
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Riassunto
Sentenza nº 161 da Corte Costituzionale, 01 Giugno 2004
SENTENZA N. 161
ANNO 2004REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Gustavo ZAGREBELSKY Presidente - Valerio ONIDA Giudice - Carlo MEZZANOTTE " - Fernanda CONTRI " - Guido NEPPI MODONA " - Piero Alberto CAPOTOSTI " - Annibale MARINI " - Franco BILE " - Giovanni Maria FLICK " - Francesco AMIRANTE " - Ugo DE SIERVO " - Romano VACCARELLA " - Paolo MADDALENA " - Alfonso QUARANTA " ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 del codice civile, come sostituiti dall’art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell’articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366); dell’art. 1 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, e dell’art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario); dell’art. 11, comma 1, lettera a), numero 1, della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e dell’art. 2621, terzo e quarto comma, del codice civile, come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, promossi con ordinanze del 19 settembre 2002 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, dell’11 dicembre 2002 del Tribunale di Melfi e del 12 febbraio 2003 del Tribunale di Milano, rispettivamente iscritte al n. 535 del registro ordinanze 2002 e ai nn. 171 e 400 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1a serie speciale, dell’anno 2002 e nn. 14 e 26, 1a serie speciale, dell’anno 2003. Visti gli atti di costituzione di G. F., U. L. e A. Z. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell’udienza pubblica del 9 marzo 2004 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick; uditi gli avvocati Lucio Lucia e Vittorio Virga per G.F., Giorgio Pirroni per U. L., Edda Gandossi e Alessandro Sammarco per A. Z. e l’ avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.1. — Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, degli artt. 2621 e 2622 del codice civile, come sostituiti dall’art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell’articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366). Il giudice a quo premette, in punto di fatto, che il 4 maggio 2001 l’erede legittimo del socio di una società in nome collettivo, deceduto ab intestato, aveva sporto «denuncia-querela» nei confronti del fratello — coerede e «gestore» della predetta società — lamentando che questi, investito della richiesta di liquidazione della propria quota, gli aveva offerto una somma del tutto inadeguata rispetto al reale valore dell’azienda sociale. Il denunciante aveva dedotto, altresì, che la «situazione patrimoniale societaria» presentata dal denunciato «alla Confartigianato di Cesenatico, per la redazione del bilancio al 31 dicembre 1999», esponeva dati assai diversi da quelli risultanti dalla dichiarazione di successione presentata dal medesimo ad un notaio. Instaurato un procedimento penale nei confronti del denunciato per i reati di tentata truffa (artt. 56 e 640 cod. pen.) e false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.), il pubblico ministero, all’esito delle indagini, aveva formulato richiesta di archiviazione, non accolta tuttavia dal giudice rimettente, che aveva conseguentemente fissato udienza in camera in consiglio. Essendo nelle more sopravvenuto il d.lgs. n. 61 del 2002, modificativo delle disposizioni penali in materia di società, il denunciante aveva proposto, in base alla disposizione transitoria di cui all’art. 5 del medesimo decreto legislativo, querela in ordine al reato di cui al nuovo art. 2622 cod. civ.: querela che il rimettente ritiene tuttavia priva di ogni effetto per mancata osservanza delle forme prescritte a pena di nullità dagli artt. 333 e 337 cod. proc. pen., ed in particolare perché presentata — sia quanto al testo che quanto alla sottoscrizione del querelante e del suo difensore — in copia fotostatica. Irregolarità, questa, che ad avviso del giudice a quo non potrebbe considerarsi sanata dal successivo «atto di ratifica», redatto in calce e sottoscritto da un ufficiale di polizia giudiziaria e dal querelante, nel quale pure si conferma il contenuto della querela: e ciò sia perché tale conferma esulerebbe dai poteri accertativi del pubblico ufficiale che riceve la querela, il quale sarebbe chiamato unicamente a stabilire l’identità del querelante; sia perché la sottoscrizione del verbale di ratifica da part...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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