Sentenza nº 384 da Corte Costituzionale, 14 Ottobre 2005
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Riassunto
Sentenza nº 384 da Corte Costituzionale, 14 Ottobre 2005
SENTENZA N. 384
ANNO 2005REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Guido NEPPI MODONA " - Annibale MARINI " - Franco BILE " - Giovanni Maria FLICK " - Francesco AMIRANTE " - Ugo DE SIERVO " - Romano VACCARELLA " - Paolo MADDALENA " - Alfio FINOCCHIARO " - Alfonso QUARANTA " - Franco GALLO " ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera d), prima parte, e 8, commi 1, 2, lettere a), f), g), e 3 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) – reg. ric. n. 41, n. 42, n. 43, n. 44 e n. 45 del 2003 – e degli artt. 1, comma 1; 2; 3, commi 1, 2, 3 e 4; 4; 5, commi 1, 2 e 3; 6, commi 1 e 3; 7; 8; 9; 10, commi 1, 3 e 4; 11; 12; 13; 14, comma 2; 15, comma 1; 16, commi 1 e 2; 17, commi 1 e 2; e 18 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30) – reg. ric. n. 68 e n. 69 del 2004 – promossi con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna, della Provincia autonoma di Trento e della Regione Basilicata (reg. ric. n. 41, n. 42, n. 43, n. 44 e n. 45 del 2003), nonché della Regione Emilia-Romagna (reg. ric. n. 68 del 2004) e della Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 69 del 2004), notificati rispettivamente il 23, 26 e 28 aprile 2003 e il 9 e 12 luglio 2004, depositati in cancelleria il 30 aprile, il 2 e 7 maggio 2003 e il 15 luglio 2004 ed iscritti ai n. 41, n. 42, n. 43, n. 44 e n. 45 del registro ricorsi 2003 ed ai n. 68 e n. 69 del registro ricorsi 2004. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell’udienza pubblica del 7 giugno 2005 il Giudice relatore Francesco Amirante; uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.1.— Con cinque distinti ricorsi, le Regioni Marche (n. 41 del 2003), Toscana (n. 42 del 2003), Emilia-Romagna (n. 43 del 2003) e Basilicata (n. 45 del 2003), nonché la Provincia autonoma di Trento (n. 44 del 2003) hanno proposto molteplici questioni di legittimità costituzionale di diverse norme della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), tra le quali alcune riguardanti l’art. 1, comma 2, lettera d) – concernente il mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro – l’art. 8, comma 1 (ric. n. 41, n. 42, n. 43 e n. 45) e comma 2, lettere a) (ric. n. 41), f) (ric. n. 41 e n. 44) e g) (ric. n. 41, n. 42 e n. 44) – che, rispettivamente, conferiscono al Governo la delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro e dettano i relativi principi e criteri direttivi – nonché l’art. 8, comma 3 (ric. n. 42), che prevede la procedura di approvazione dei decreti legislativi. Le Regioni ascrivono le dette funzioni alla “tutela e sicurezza del lavoro”, in ragione del loro carattere strumentale rispetto a tale materia di competenza concorrente, assumendo, in particolare, che il mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro, riguardando la predetta materia, dovrebbe essere regolato dalla legislazione regionale (e ciò vale anche per l’esercizio delle funzioni amministrative) ed argomentando poi nel senso che le funzioni ispettive di cui all’art. 8 rientrano a loro volta in tale ambito materiale. Di qui il contrasto con le competenze legislative, regolamentari e amministrative regionali e la conseguente violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione. Con riferimento a quest’ultimo parametro, viene altresì censurato l’anzidetto comma 3 dell’art. 8, per l’a...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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