Sentenza nº 5402 da Tribunali Amministrativi Regionali, Lazio, T.A.R. - Lazio - Roma, 30 Giugno 2005

Legato come :

Riassunto


Sentenza nº 5402 da Tribunali Amministrativi Regionali, Lazio, T.A.R. - Lazio - Roma, 30 Giugno 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

SEZIONE III

composto dai Signori Magistrati:

Stefano BACCARINI Presidente

Guido ROMANO Componente

Alessandro TOMASSETTI Componente - estensore.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2074/2005 proposto dai sigg.ri Francesco Lotito, Rita Cavaterra, Nicola Maria Cavallaro, Rocco Carannante, Sergio Ammannati, Fr.Paolo Franco, Angelo Landella, Giuseppe Turudda, Moreno Gori, Gaetano Batoli, Francesco Rampi, Paolo Segarelli, Elisabetta Leone, Silvano Miniati, Anna Dilani, Gabriella Pai, Giovanni Cazzato, Giancarlo Saccoman, Guido Girolami, Ettore Comattente, Ottavio Diloreto, Corrando Mannucci e Antonio Uda nelle rispettive qualità di componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, di contribuenti iscritti al fondo previdenziale e di beneficiari del trattamento di quiescenza erogato dai fondi gestiti dall'ente previdenziale dei dipendenti delle amministrazioni, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti prof. Carlo Malinconico e prof.Angelo Pandolfo, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio delprimo in Roma, alla P.zza dei Caprettari, n. 70;

CONTRO

- Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dei Beni Culturali, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato;

E NEI CONFRONTI DI

- Fondo Immobiliare Pubblico (F.I.P.) e per esso alla Finnat Banca EuroAmericana, in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale gestore del fondo - Finnat Banca EuroAmericana, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

- Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

- Società di Gestione del Risparmio Investire, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- dei provvedimenti con i quali, in dichiarata applicazione del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 410, è stata organizzato e realizzato il trasferimento degli immobili di proprietà dell'ente previdenziale di cui all'epigrafe, ed in particolare dei seguenti decreti:

- D.M. 15.12.2004: "decreto operazione";

- D.M. 23.12.2004: "I decreto trasferimento" ;

- D.M. 23.12.2004: "II decreto trasferimento";

- D.M. 24.12.2004: "decreto chiusura operazione".

- Nota MEF del 5.1.2005;

nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ed in particolare del d.m. 9 giugno 2004, recante "avvio delle attività per la costituzione di un fondo immobiliare con immobili ad uso governativo".

FATTO

I decreti impugnati con il presente ricorso realizzano la dismissione di alcuni immobili ad uso strumentale di proprietà degli enti pubblici previdenziali.

Con il primo decreto 9 giugno 2004 (in G.U. 12.7.2004) l'Amministrazione ha avviato la costituzione di un fondo di investimento immobiliare, poi denominato Fondo Immobili Pubblici (FIP), cui conferire o trasferire immobili ad uso diverso da quello residenziale, "individuati tra quelli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici non territoriali". Detto decreto, in dichiarata attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 410, in realtà rinviava completamente a futuri decreti ministeriali la disciplina: delle modalità di costituzione del Fondo, delle caratteristiche delle quote emesse dal Fondo medesimo e delle procedure di collocamento.

Il medesimo decreto prevedeva, inoltre, per il collocamento delle quote, il ricorso ad uno o più istituti finanziari, per la cui selezione disponeva una procedura competitiva basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. È bene, fin d'ora, notare che il predetto decreto non si limitava a prevedere l'affidamento agli istituti finanziari, così individuati, delle sole attività di collocamento delle quote e delle ulteriori attività ad esso collocamento strettamente strumentali e propedeutiche. "Le banche o istituti finanziari selezionati - si legge al comma 2 dell'articolo 2 - assistono il Ministero dell'economia e delle finanze nelle attività relative alla costituzione del fondo e curano fra l'altro la selezione delle parti terze, ivi inclusa la società di gestione di cui all'articolo ...

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