Sentenza nº 5898 da Consiglio di Stato, 20 Ottobre 2005

Legato come :

Riassunto


Sentenza nº 5898 da Consiglio di Stato, 20 Ottobre 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.5898/2005

Reg.Dec.

N. 2715 Reg.Ric.

ANNO 1998

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, QUESTURA ROMA, in persona del Questore, MINISTERO DELLE FINANZE (ora MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE) in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliati per legge in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

contro

FERDINANDO GIOVANNINI, rappresentato e difeso dall'avvocato Ettore M. Cerasa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla via del Viminale n. 43;

e nei confronti di

CONI (COMITATO OLIMPICO NAZIONALE) in persona del Presidente Mario Pescante, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Coccia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma via Fagaré n. 15;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Sezione I ter - n. 197 del 15/1/1998 ;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla camera di consiglio del 14 giugno 2005 relatore il Consigliere Giancarlo Montedoro.

Udito l'avv. dello Stato Giacobbe;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Il processo ha ad oggetto due ricorsi presentati in primo grado da GIOVANNINI FERDINANDO (nr. 12363/1995 e nr. 2649/1996 Tar Lazio), intimamente connessi: con il primo il ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Questore di Roma ha ordinato al ricorrente stesso la cessazione dell'attività intrapresa, consistente nella raccolta di scommesse pubbliche per eventi e manifestazioni sportive estere, mentre con il secondo ha impugnato il provvedimento negativo emanato dallo stesso Questore di Roma che ha negato al ricorrente l'autorizzazione a svolgere la medesima attività.

I motivi del primo ricorso sono i seguenti:

1) Violazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/1990, nonché vizio della motivazione, per non essers...

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