Sentenza nº 9878 da Tribunali Amministrativi Regionali, Lazio, T.A.R. - Lazio - Roma, 03 Ottobre 2006
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Riassunto
Sentenza nº 9878 da Tribunali Amministrativi Regionali, Lazio, T.A.R. - Lazio - Roma, 03 Ottobre 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per il LazioRoma - Prima Sezionenelle persone dei magistrati:Dott. Pasquale de Lise PresidenteDott. Antonino Savo Amodio ComponenteDott. Roberto Caponigro Componente, relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso n. 12231 del 2005, proposto daSoc. Milte Italia S.p.a.in persona del legale rappresentante p.t. sig. Ivano Bronzetti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pierluigi Cottafavi, Silvia Pugnale e Cesare Persichelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Sardegna n. 40controAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12nonchéLega Consumatori ACLI Toscana, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bianchini ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n 118 presso lo studio dell'avv. Raffaella Spezzaferroper l'annullamentodella delibera assunta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'adunanza del 12 ottobre 2005, con la quale è stato ritenuto che Milte Italia S.p.A., unitamente ad altre società operanti sul mercato del latte artificiale per l'infanzia abbia posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza, consistente nel coordinamento delle proprie politiche commerciali al fine di mantenere sul mercato nazionale prezzi più elevati del latte artificiale rispetto agli altri mercati europei, in violazione dell'art. 81 del Trattato CE e con la quale, per effetto della violazione accertata, è stata ad essa inibito di tenere in futuro comportamenti analoghi a quelli censurati ed inflitta la sanzione amministrativa di pagamento della somma di euro 198.000,00sul ricorso n. 12275 del 2005, proposto daHumana Italia S.p.a.in persona del legale rappresentante Dott. Alessandro Beachi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Visco, Salvatore Lamarca e Michele Costa ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio di quest'ultimo, Via Bassano del Grappa n. 24controAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12nonchéSocietà Mellin S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;per l'annullamentodel provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 14775 del 12 ottobre 2005, pubblicato nel Bollettino n. 40/2005, con cui si è chiusa l'istruttoria del procedimento I623 "Prezzi del latte per l'infanzia", nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connessosul ricorso n. 12280 del 2005, proposto daHeinz Italia S.r.l. e Plasmon Dietetici Alimentari S.r.l.in persona del Dott. Antonio Maria Cartolari nella sua qualità di Procuratore Generale, rappresentate e difese dagli Avv.ti Piero Fattori, Filippo Pacciani e Valeria Falce ed elettivamente domiciliate presso lo studio Gianni Origoni Grippo & Partners, in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 20controAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12nonchéMovimento Consumatori, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. Lorenzo Miozzi, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Giordano presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 187con l'intervento ad opponendumdel CODACONS, in persona del legale rappresentante Avv. Giuseppe Ursini, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Rienzi con domicilio eletto presso l'Ufficio legale nazionale del CODACONS in Roma, Viale Mazzini n. 73per l'annullamentodel provvedimento n. 14775 adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'adunanza del 12 ottobre 2005, notificato in data 19 ottobre 2005, nella parte in cui ha deliberato:che le società Heinz e Plada, unitamente ad altre cinque società attive nella produzione e commercializzazione di latte per l'infanzia, hanno posto in essere un'intesa che ha avuto ad oggetto ed effetto una significativa e consistente alterazione della concorrenza, determinando il mantenimento di prezzi assai più elevati rispetto agli altri mercati europei;che le imprese che hanno coordinato le rispettive politiche commerciali si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione;che, in ragione della gravità e durata della violazione accertata, ad Heinz e Plada vengano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie, rispettivamente, nella misura di euro 279.000,00 ed euro 3.022.000,00;nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguentesul ricorso n. 12282 del 2005, proposto daNutricia Italia S....Vedere l´intero contenuto di questo documento
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