Sentenza nº 4261 da Tribunali Amministrativi Regionali, Veneto, T.A.R. - Veneto - Venezia, 27 Dicembre 2006

Legato come :

Riassunto


Sentenza nº 4261 da Tribunali Amministrativi Regionali, Veneto, T.A.R. - Veneto - Venezia, 27 Dicembre 2006

Ricorso n. 1109/2006 Sent. n. 4261/06

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l'intervento dei magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell'art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Italo Franco -Presidente f. f.

Fulvio Rocco -Consigliere

Marco Buricelli -Consigliere, rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso e sull' "atto di integrazione dei motivi" rubricati al n. 1109 del 2006 proposti da xxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Curato e Luigi Ravagnan ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Venezia, Piazzale Roma n. 468/B ;

contro

il Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante "pro tempore", costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge presso la sua sede in Piazza San Marco n. 63;

per l'annullamento

del decreto del 21 aprile 2006 con il quale il Capo della Polizia -Direttore generale della Pubblica Sicurezza ha destituito dal servizio il ricorrente, vice sovrintendente della Polizia di Stato, a decorrere dal 28 aprile 2006; e della presupposta deliberazione del 28 marzo 2006 con la quale il Consiglio provinciale di disciplina presso la Questura di Venezia ha proposto al Capo della Polizia di infliggere all'xxxxx la sanzione disciplinare della destituzione;

visto il ricorso, notificato il 26 maggio 2006 e depositato in segreteria il 29 maggio 2006, con i relativi allegati;

visti il controricorso dell'Avvocatura dello Stato per l'Amministrazione dell'interno e la relazione istruttoria in data 5 giugno 2006 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza -Ufficio del Contenzioso, con i relativi allegati;

vista l'ordinanza n. 480 del 7 giugno 2006 con la quale la sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

visto l'atto di integrazione dei motivi, notificato il 16 giugno 2006 e tempestivamente depositato in segreteria;

vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno della propria difesa;

visti gli atti tutti della causa;

uditi, all'udienza del 6 dicembre 2006 (relatore il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati: Francesco Curato e Luigi Ravagnan per il ricorrente e Stefano Cerillo per l'Amministrazione dell'interno;

premesso in fatto e considerato...

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