Sentenza nº 5348 da Tribunali Amministrativi Regionali, Veneto, T.A.R. - Veneto - Venezia, 21 Ottobre 2003
Legato come :
Legato come :
Riassunto
Sentenza nº 5348 da Tribunali Amministrativi Regionali, Veneto, T.A.R. - Veneto - Venezia, 21 Ottobre 2003
Ric. n. 2766/01 Sent. n. 5348/03
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l'intervento dei signori magistrati: Stefano Baccarini Presidente Elvio Antonelli Consigliere Angelo Gabbricci Consigliere - relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2766/01, proposto da Polisportiva Bussolengo 2000 socoop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e con il successivo intervento della Liquidazione coatta amministrativa della stessa società cooperativa, in persona del liquidatore pro tempore, procedura aperta con d.m. 12 agosto 2002, n. 268, entrambe rappresentate e difese dagli avv. ti Ruffo e Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia Mestre, via Cavallotti 22,contro il Comune di Bussolengo (Verona), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Lequaglie e Zampieri, con domicilio eletto in Venezia Mestre, via Ca' Marcello 10, presso il locale ufficio vertenze C.I.S.L.; A. per l'annullamento, quanto al ricorso principale, a) del provvedimento 28 settembre 2001, prot. 24116, del sindaco di Bussolengo, di "avvalimento della clausola risolutiva espressa contenuta nella convenzione regolante la concessione dell'area sulla quale insiste il bocciodromo, in Bussolengo; b) degli atti antecedenti, presupposti, preordinati, preparatori, consequenziali ovvero comunque connessi, e, in particolare, della nota 3 ottobre 2001, n. 24579 del dirigente comunale con cui è stato comunicato l'impossessamento dell'impianto"; e, quanto ai motivi aggiunti, c) della determinazione 17 dicembre 2002, n. 1000, del dirigente dell'area tecnica del Comune di Bussolengo; d) della deliberazione 19 dicembre 2002, n. 99, del consiglio municipale; B. nonché per l'integrale condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti per l'illegittima risoluzione della convenzione, quantificati in L. 1.000.000.000, ovvero alla somma che risulterà di giustizia, e, in subordine, al giusto indennizzo per l'arricchimento percepito dal Comune di Bussolengo per l'impossessamento degli immobili e dell'azienda, a seguito della risoluzione delle convenzioni 20 marzo 1998 e 5 febbraio 1999, da quantificarsi mediante consulenza tecnica - e definito presuntivamente in lire 1.000.000.000 oltre al risarcimento dei danni - previo accertamento della nullità della clausola convenzionale di cui all'art. 10 della convenzione 5.2.1999 nella parte in cui non prevede alcun indennizzo per le opere realizzate. Visto il ricorso con i relativi allegati, ed i successivi motivi aggiunti proposti; visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bussolengo; viste le memorie prodotte dalle parti; visti gli atti tutti di causa; uditi nella pubblica udienza del 12 giugno 2003 - relatore il consigliere avv. Angel...Vedere l´intero contenuto di questo documento
Collegamenti sponsorizzati
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.
Contenuti di vLex Italia
Esplora vLex
Per Professionisti
Per Soci