Sentenza nº 429 da Consiglio di Stato, 27 Gennaio 2003
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Riassunto
Sentenza nº 429 da Consiglio di Stato, 27 Gennaio 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANON.Reg.Dec.N. 5901 Reg.Ric.ANNO 2002Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguenteDECISIONEsul ricorso in appello n. 5901/2002, proposto dalla Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Colombo, Viviana Fidani, Guido Bardelli, Federico Tedeschini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, largo Messico, n. 7;controS.T.P.S. società trasporti pubblici Sondrio s.p.a. e ANAV (associazione nazionale autotrasporto viaggiatori) Lombardia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Manuela Muscardini, Salvatore Trifirò, Greco Guido, Molé Marcello, ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, piazza Montecitorio, n. 115, appellate e appellanti incidentali;e nei confronti diProvincia di Sondrio, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;per la riformadella sentenza del T.A.R. per la Lombardia - sede di Milano, sez. I, 22 maggio 2002, n. 2113, resa tra le parti. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle appellate e l'appello incidentale autonomo dalle stesse proposto; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti tutti gli atti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 17 dicembre 2002 il consigliere Rosanna De Nictolis e uditi l'avvocato Tedeschini e l'avvocato Colombo per la Regione appellante principale e l'avvocato Molé per le appellate e appellanti incidentali; Ritenuto e considerato quanto segue.FATTO E DIRITTO1. L'ANAV, associazione di categoria delle imprese che effettuano il trasporto viaggiatori, in data 1° febbraio 2001 notificava alla Regione Lombardia, in proprio e > atto di diffida e messa in mora, volta a conseguire da parte della Regione:1) l'aggiornamento delle tariffe del servizio di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 26, L.R. Lombardia 29 ottobre 1998, n. 22;2) la costituzione e l'adeguamento del fondo trasporti di cui all'art. 20, D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422;3) la compensazione dell'obbligo di servizio, imposto ai vettori, concernente le agevolazioni tariffarie, e in particolare, le tessere di libera circolazione. L'atto di diffida assegnava alla Regio...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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