Conclusioni nº C-259/05 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 15 Febbraio 2007
Legato come :
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Riassunto
Trasporto di rifiuti - Regolamento (CEE) n. 259/93 - Residui di cavo composti di sostanze diverse figuranti nella lista verde - Possibilità di trasportarle senza ricorso alla notifica o necessità di trasportarle separatamente-
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Riassunto
Conclusioni nº C-259/05 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 15 Febbraio 2007
I - Introduzione
1. Nel presente giudizio la Corte è chiamata a pronunciarsi sull-interpretazione del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all-interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ( 2 ) (in prosieguo: il «regolamento») con riferimento a talune categorie di rifiuti figuranti all-allegato II di quest-ultimo. In particolare, il giudice del rinvio chiede alla Corte di precisare se sussistono obblighi di notifica in caso di esportazione a fini di recupero di rifiuti consistenti in una combinazione di due sostanze diverse, non menzionata in quanto tale nell-allegato II al regolamento, ma i cui componenti vi figurano singolarmente. II - Quadro giuridico Il diritto comunitario rilevante 2. Il regolamento in esame è stato adottato al fine di istituire un sistema di sorveglianza e di controllo delle spedizioni di rifiuti all-interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, sia con riferimento a Paesi CE che a Stati terzi, nell-intento di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell-ambiente, anche in considerazione degli impegni assunti dalla Comunità nell-ambito della Convenzione di Basilea e della decisione OCSE del 30 marzo 1992 ( 3 ) (in prosieguo: la «decisione OCSE»). 3. I -considerando- del regolamento, pertinenti al caso in esame, sono i seguenti: «considerando che la Comunità ha sottoscritto la Convenzione di Basilea, del 22 marzo 1989, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento; (-) considerando che la Comunità ha approvato la decisione del Consiglio dell-OCSE, del 30 marzo 1992, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di ricupero; (-) considerando che è importante organizzare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti in modo da tener conto della necessità di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell-ambiente; (-) considerando che è necessario applicare procedure diverse a seconda del tipo di rifiuti e della loro destinazione, nonché della loro spedizione a scopo di smaltimento o di ricupero; (-) considerando che le esportazioni di rifiuti...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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