Conclusioni nº C-508/04 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 11 Gennaio 2007

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Riassunto


Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Trasposizione della direttiva 92/43-

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Riassunto


Conclusioni nº C-508/04 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 11 Gennaio 2007

I -    Introduzione

1.        Nel presente procedimento per inadempimento la Commissione solleva alcuni rilievi in merito alla trasposizione di talune disposizioni della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ( 2 ) (in prosieguo: la «direttiva habitat») in alcuni Länder austriaci.

2.        Il procedimento è stato avviato mediante un invito a prendere posizione (lettera di diffida) del 13 aprile 2000 ed è stato proseguito mediante un parere motivato del 15 ottobre 2003. Infine, l-8 dicembre 2004 la Commissione ha proposto il presente ricorso.

3.        Dopo vari cambiamenti del diritto austriaco intervenuti in pendenza del procedimento, adesso la Commissione chiede che la Corte voglia:

1.      dichiarare che la Repubblica d-Austria ha violato l-obbligo ad essa incombente di procedere ad una corretta e completa trasposizione della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in quanto non ha trasposto completamente o correttamente nel proprio ordinamento nazionale gli artt. 1, 6, nn. 1 e 2, 12, 13, 16, n. 1, e 22, lett. b), della direttiva predetta;

2.      condannare la Repubblica d-Austria alle spese.

4.        La Repubblica d-Austria chiede che la Corte voglia:

1.      respingere il ricorso; in subordine, respingere il ricorso in considerazione degli adeguamenti della situazione normativa austriaca nel frattempo intervenuti;

2.      condannare la Commissione alle spese.

II - Valutazione

5.        Il ricorso deve essere valutato alla luce della situazione normativa esistente al momento della scadenza del termine fissato dalla Commissione nel proprio parere motivato. Poiché il parere motivato è pervenuto alla rappresentanza permanente dell-Austria il 17 ottobre 2003, il predetto termine è scaduto il 17 dicembre 2003.

6.        Per quanto riguarda la censura, mossa all-Austria dalla Commissione, di non aver trasposto, per lo meno non completamente, gli artt. 12 e 13 della direttiva habitat, l-Austria non contesta l-addebito, ma preannuncia una modificazione della propr...

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