Sentenza nº 1307 da Consiglio di Stato, 19 Marzo 2007

Legato come :

Riassunto


Sentenza nº 1307 da Consiglio di Stato, 19 Marzo 2007

REPUBBLICA ITALIANA N. 1307/07 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5012 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2004

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 5012/2004 proposto da Daniele Venturi, rappresentato e difeso dall'Avvocato Oliviero Landi ed elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio 46 c/o Grez;

CONTRO

il Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli Avvocati M. Athena Lorizio e Andrea Sansoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via, Dora n. 1;

- Alessandro Falciani rappresentato e difeso dagli avvocati Avilio Prescetti e Paolo Golino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma Piazza Salvatore in Lauro n. 10;

- l'Azienda Sanitaria di Firenze n.c..

per l'annullamento

delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sezione Seconda:

a) n. 1181 del 2 aprile 2003;

b) n. 1427 del 5 maggio 2004.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Firenze e di Alessandro Falciani;

Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 10 ottobre 2006, il Consigliere Marco Lipari;

Uditi l'Avvocato Landi per la parte appellante e l'Avvocato Lorizio per la parte appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

In data 24 gennaio 2000, il signor Daniele Venturi, legale rappresentante della società Birra T.D.V., presentava al comune di Firenze una richiesta di autorizzazione per l'attività di produzione artigianale di birra fresca, da somministrare esclusivamente all'interno dell'esercizio posto in Firenze, nella via Pisana, n. 5, all'insegna "il Bovaro".

Con lettera in data 8 maggio 2000, l'interessato, sul presupposto del decorso dei sessanta giorni per la formazione del silenzio assenso, comunicava all'amministrazione l'inizio dell'attività.

Con nota del 15 giugno 2000, prot. 6713, il comune, in persona del funzionario responsabile dell'Unità operativa Igiene pubblica, segnalava all'istante che la pratica "era sospesa" e la eventuale formazione del silenzio assenso doveva considerarsi "nulla", non sussistendo i presupposti previsti per legge, posto che l'attività richiesta risultava incompatibile con la destinazione dell'immobile e "pertanto in contrasto con l'art. 170 del regolamento edilizio che regola la destinazione d'uso della classe A". Avverso tale atto, il signor Venturi proponeva ricorso al competente TAR per la Toscana (n. 1711/2000).

Con atto del direttore della direzione urbanistica - Servizi edilizia privata, in data 5 luglio 2000, prot. n. 6906, il comune di Firenze ordinava al ricorrente di procedere all'adeguamento dei locali ove si svolgeva l'attività, in modo da inibire l'uso dei macchinari installati per la produzione della birra. Anche avverso tale atto il Venturi proponeva ricorso al TAR (n. 1807/2000).

Con atto 16 agosto 2000, prot. n. 8158, il responsabile dell'ufficio Igiene e sanità pubblica del comune di Firenze informava l'interessato che il contenimento dell'inquinamento acustico sarebbe stato considerato "requisito igienico irrinunciabile" per il rilascio dell'autorizzazione richiesta. Avverso tale atto il Venturi proponeva motivi aggiunti.

Frattanto, con delibera della Giunta municipale del comune di Firenze, n. 1054 del 15 settembre 2000, la ditta Birra TDV veniva classificata, insieme ad altre, come industria insalubre di seconda cl...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Italia

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società