Conclusioni nº C-388/05 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 03 Maggio 2007
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Riassunto
Inadempimento di uno Stato - Direttiva del Consiglio 79/409/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva del Consiglio 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Obbligo di evitare l-inquinamento o il deterioramento di habitat e le perturbazioni agli uccelli, ai sensi dell-art. 4, n. 4, della direttiva del Consiglio 79/409/CEE - Obbligo di evitare il degrado o la perturbazione delle specie ai sensi dell'art. 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 92/43/CEE - Ambito di applicazione ratione temporis dell-art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva del Consiglio 92/43/CEE - Obbligo di valutazione ex ante - Valloni e steppe pedegarganiche - Parco nazionale del Gargano-
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Riassunto
Conclusioni nº C-388/05 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 03 Maggio 2007
1. Nel presente procedimento, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare in conformità dell-art. 226 CE che l-Italia, avendo omesso di adottare le misure idonee per evitare il deterioramento degli habitat naturali e degli habitat di specie nella zona di protezione speciale (in prosieguo: la «ZPS») «Valloni e steppe pedegarganiche», è venuta meno all-obbligo che le incombe ai sensi dell-art. 4, n. 4, della direttiva 79/409 ( 2 ) (in prosieguo: la «direttiva sugli uccelli») e degli artt. 6, nn. 2, 3 e 4, e 7 della direttiva 92/43 ( 3 ) (in prosieguo: la «direttiva sugli habitat»). Tale domanda solleva il problema del rapporto tra le menzionate disposizioni delle due direttive.
Disposizioni comunitarie pertinenti La direttiva sugli uccelli 2. L-art. 1 della direttiva sugli uccelli dispone che quest-ultima «concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico (-) Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie (-)». L-art. 2 impone agli Stati membri di «adotta[re] le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all-articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative». 3. L-art. 3, n. 1, stabilisce che, «[t]enuto conto delle esigenze di cui all-articolo 2, gli Stati membri adotta...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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