Sentenza nº 4123 da Tribunali Amministrativi Regionali, Lazio, T.A.R. - Lazio - Roma, 08 Maggio 2007

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Riassunto


Sentenza nº 4123 da Tribunali Amministrativi Regionali, Lazio, T.A.R. - Lazio - Roma, 08 Maggio 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio

Sede di Roma, Sez. I^

composto dai signori magistrati:

Antonino Savo Amodio Presidente

Silvia Martino Componente rel.

Roberto Caponigro Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti:

I

n. 6976/2006 proposto da Sanitas Laboratorio Chimico Farmaceutico s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti, Sergio Viale, Fabio Liuzzo e Mario Contaldi ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio di quest'ultimo alla via P.G. Da Palestrina n. 63;

CONTRO

- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con la quale domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n.12;

per l'annullamento

per quanto di ragione, della Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, adottata nell'Adunanza 26 aprile 2006, successivamente notificata alla ricorrente in data 25 maggio 2006, con la quale è stato deliberato: "a) che le società AstraZeneca S.p.A., Esoform S.p.A., Farmec S.r.l., Nuova Farmec S.r.l., IMS S.r.l., B. Braun Milano S.p.A., Bergamon S.r.l., P Farmaceutici S.p.A., Germo S.p.A., Meda Pharma S.p.A. e Sanitas S.r.l. hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE, consistita nel coordinamento delle offerte nelle gare per la fornitura di prodotti antisettici e disinfettanti alle strutture sanitarie pubbliche italiane, volta a ripartire il mercato e a mantenere prezzi artificialmente elevati;

b) che le imprese si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione accertata;

c) che, in ragione della gravità e durata dell'infrazione di cui al punto a), alle società AstraZeneca S.p.A., Esoform S.p.A., Farmec S.r.l., Nuova Farmec S.r.l., IMS S.r.l., B. Braun Milano S.p.A., P Farmaceutici S.p.A., Meda Pharma S.p.A. e Sanitas S.r.l. vengano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie nella misura indicata nella seguente tabella: (omissis) Sanitas s.r.l. ¤ 65.000,00 (omissis); nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, prodromici, preordinati, conseguenziali e comunque connessi al relativo procedimento, e per ogni ulteriore e conseguenziale statuizione come per legge;

II

n. 7046/2006, proposto da Meda Pharma s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Adriano Raffaelli, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Stefano Cassamagnaghi e David Ottolenghi, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio Rucellai & Raffaelli, in Roma, alla via Gregoriana n. 5;

CONTRO

- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con la quale domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n.12;

per l'annullamento

a) del provvedimento emesso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 26 aprile 2006 nell'ambito del procedimento n. I - 639, comunicato alla società ricorrente con lettera del 25 maggio 2006, di condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 225.000 (duecentoventicinquemila/00) nelle parti in cui:

- dichiara che la società ricorrente - insieme ad altre società - ha posto in essere " a) [...] un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE, consistita nel coordinamento delle offerte nelle gare per la fornitura di prodotti antisettici e disinfettanti alle strutture sanitarie pubbliche italiane, volta a ripartire il mercato e a mantenere prezzi artificialmente elevati";

- dispone che la società ricorrente - insieme ad altre società - si astenga in futuro "b) [...] dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione accertata [...] ";

- irroga alla società ricorrente, "c) [...] in ragione della gravità e durata dell'infrazione di cui al punto a) [...] ", una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 225.000 e ne ordina il pagamento entro novanta giorni dalla notificazione del provvedimento (punto "c" del dispositivo);

b) di ogni altro atto, provvedimento e/o comportamento presupposto, conseguenziale e/o connesso, ed in specie:

c) del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, notificato in data 16 dicembre 2005 e recante "Comunicazione delle risultanze istruttorie e della data del termine di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori, ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 30 aprile 1998 n. 217", in quanto atto presupposto;

d) del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, adottato in data 4 novembre 2004, di avvio dell'istruttoria nei confronto di Meda Pharma s.p.a., ed altri, in quanto atto presupposto;

III

n. 7047/2006, proposto da Astrazeneca s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Enric...

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