Sentenze nº T-57/04 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 12 Giugno 2007
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Riassunto
Marchio comunitario - Procedimento d-opposizione - Domanda di registrazione di marchio comunitario figurativo contenente i termini -AB-, -genuine-, -budweiser-, -king of beers- - Marchio internazionale denominativo anteriore BUDWEISER - Denominazioni d-origine registrate ai sensi dell-Accordo di Lisbona - Art. 8, n. 1, lett. b), e n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 - Accoglimento e rigetto parziale dell-opposizione-
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Riassunto
Sentenze nº T-57/04 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 12 Giugno 2007
Nelle cause riunite T-57/04 e T-71/04,
Bud-jovický Budvar, národní podnik, con sede in -eské Bud-jovice (Repubblica ceca), rappresentata dall-avv. F. Fajgenbaum, ricorrente nella causa T-57/04, Anheuser-Busch, Inc., con sede in Saint Louis, Missouri (Stati Uniti), rappresentata inizialmente dagli avv.ti V. von Bomhard, A. Renck, A. Pohlmann, D. Ohlgart e B. Goebel e successivamente dagli avv.ti von Bomhard, Renck, Ohlgart e Goebel, ricorrente nella causa T-71/04, contro Ufficio per l-armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sig.ri A. Folliard-Monguiral e I. de Medrano Caballero, in qualità di agenti, convenuto, controinteressate nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell-UAMI e intervenienti dinanzi al Tribunale, Anheuser-Busch, Inc. (nella causa T-57/04), Bud-jovický Budvar, národní podnik (nella causa T-71/04), avente ad oggetto l-annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell-UAMI 3 dicembre 2003 (procedimenti R 1024/2001-2 e R 1000/2001-2), relativa ad un procedimento d-opposizione tra Bud-jovický Budvar, národní podnik et Anheuser-Busch, Inc., IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata), composta dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra. E. Martins Ribeiro, dai sigg. F. Dehousse, D. -váby e dalla sig.ra K. Jürimäe, giudici, cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore visti i ricorso depositati presso la cancelleria del Tribunale il 10 (causa T-57/04) e il 20 febbraio 2004 (causa T-71/04), vista l-ordinanza del presidente della Quinta Sezione del Tribunale 23 settembre 2004 concernente la riunione delle presenti cause ai fini della fase scritta, della trattazione orale e della sentenza, conformemente all-art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale, visti i controricorsi dell-UAMI depositati presso la cancelleria del Tribunale il 27 settembre 2004, visti i controricorsi degli intervenienti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 28 (causa T-71/04) e il 29 settembre 2004 (causaT-57/04), visto il rinvio delle presenti cause dinanzi alla Quinta Sezione ampliata del Tribunale, e in seguito alla trattazione orale del 13 ottobre 2005, vista l-ordinanza di riapertura della fase orale14 maggio 2007e le osservazioni delle parti riguardo alla domanda di non luogo a statuire presentata dalla Anheuser-Busch, Inc. l-8 maggio 2007 nella causa T-71/04, vista la chiusura della fase orale il 24 maggio 2007, ha pronunciato la seguente Sentenza Ambito normativo I - Diritto internazionale 1 Gli articoli 1-5 dell-Accordo di Lisbona 31 ottobre 1958, sulla protezione delle denominazioni d-origine e sulla loro registrazione internazionale, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificato il 28 settembre 1979, dispone quanto segue: «Articolo 1 I paesi ai quali si applica il presente Accordo sono costituiti in Unione particolare nel quadro dell-Unione per la protezione della proprietà industriale. Essi si impegnano a proteggere, sui loro territori, secondo i termini del presente Accordo, le denominazioni d-origine dei prodotti degli altri Paesi dell-Unione particolare, riconosciuti e protetti a tal titolo nel Paese d-origine e registrati presso l-Ufficio dell-Unione per la protezione della proprietà intellettuale (-) contemplato nella Convenzione istitutiva dell-Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale (-) Articolo 2 1) Si considera denominazione d-origine, agli effetti del presente Accordo, la denominazione geografica di un paese, di una regione o di una località, utilizzata per designare un prodotto che ne è originario e di cui le qualità o i caratteri sono dovuti, esclusivamente o essenzialmente, all-ambiente geografico comprendente i fattori naturali e i fattori umani. 2) Il Paese d-origine è quello il cui nome, o quello nel quale è situata la regione o la località il cui nome, costituisce la denominazione d-origine che ha dato al prodotto la sua notorietà. Articolo 3 La protezione sarà garantita contro qualsiasi usurpazione o imitazione, ancorché l-origine vera del prodotto sia indicata o la denominazione sia tradotta o accompagnata da espressioni come -genere-, -tipo-, -modo-, -imitazione- o simili. Articolo 4 Le disposizioni del presente Accordo non escludono la protezione già esistente in favore delle denominazioni d-origine in ciascuno dei Paesi dell-Unione particolare, sia in virtù di altri Accordi internazionali - come la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale e l-Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza, con le revisioni successive - sia in virtù della legislazione nazionale o della giurisprudenza. Articolo 5 1) La registrazione delle denominazioni di origine sarà effettuata presso l-Ufficio internazionale, a domanda delle Amministraz...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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