Conclusioni nº C-30/06 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 14 Giugno 2007

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Riassunto


Zucchero - Contributi alla produzione - Calcolo - Determinazione delle eccedenze esportabili - Determinazione della perdita media-

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Riassunto


Conclusioni nº C-30/06 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 14 Giugno 2007

1.        Nelle cause in oggetto si chiede alla Corte se il metodo di calcolo utilizzato dalla Commissione per fissare l-importo dei contributi alla produzione, inteso a finanziare l-organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, sia valido. I contributi alla produzione hanno lo scopo, in particolare, di far ricadere sulla Comunità il costo delle restituzioni all-esportazione, ovvero i pagamenti che vengono effettuati in alcune circostanze per compensare i produttori di zucchero del fatto che i prezzi dello zucchero del mercato mondiale sono generalmente più bassi rispetto al prezzo di sostegno dello zucchero comunitario. Un certo numero di produttori di zucchero solleva la questione della legittimità di due aspetti relativi alla modalità di calcolo dei contributi alla produzione.

2.        La prima fase del calcolo richiede che la perdita complessiva di una data campagna di commercializzazione venga stimata prima della fine di quella campagna moltiplicando l-«eccedenza esportabile» per la «perdita media» stimata per tonnellata.

3.        Per «eccedenza esportabile» s-intende, sostanzialmente, la produzione di zucchero meno la quantità di zucchero «smerciato per il consumo all-interno della Comunità». Quest-ultimo concetto è definito, essenzialmente, come il totale delle giacenze iniziali sommate alla produzione e alle importazioni di zucchero, meno il totale delle giacenze finali sommate allo zucchero esportato. Lo zucchero esportato comprende sia lo zucchero esportato come tale che «lo zucchero esportato sotto forma di prodotti trasformati». I produttori di zucchero ricorrenti sostengono, in via principale, che «lo zucchero esportato sotto forma di prodotti trasformati e rispetto al quale non è stata versata alcuna restituzione all-esportazione» non dovrebbe essere considerato come zucchero «esportato sotto forma di prodotti trasformati» ai fini del calcolo in parola.

4.        Per «perdita media» per tonnellata s-intende, essenzialmente, l-ammontare complessivo delle restituzioni diviso per il tonnellaggio complessivo degli «impegni all-esportazione a titolo della campagna di commercializzazione» presa in considerazione. In subordine, i produttori di zucchero ricorrenti sostengono che se (contrariamente al loro principale argomento) lo zucchero «esportato sotto forma di prodotti trasformati» dovesse includere qualsiasi tipo di zucchero, sia che siano state versate restituzioni all-esportazione oppure no, gli «impegni all-esportazione da adempiersi» dovrebbero, analogamente, comprendere qualsiasi tipo di esportazione di zucchero, comprese quelle per le quali non è stata versata alcuna restituzione all-esportazione.

5.        È pacifico che (quantomeno) lo scopo principale dei contributi alla produzione sia di garantire che siano i produttori di zucchero a sopportare i costi di smaltimento delle eccedenze di produzione comunitarie. I produttori di zucchero sostengono che il metodo adottato dalla Commissione per il calcolo dei contributi si traduce per loro nel pagamento di un importo superiore a tali costi.

 Normativa comunitaria

 Il regolamento base

6.        L-organizzazione comune dei me...

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