Conclusioni nº C-19/05 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 10 Luglio 2007

Legato come :

Riassunto


Art. 226 CE - Ricorso per inadempimento - Risorse proprie della Comunità - Dazi dovuti per legge che non sono stati riscossi per un errore delle autorità doganali nazionali - Responsabilità finanziaria degli Stati membri - Eccezione di insussistenza di un danno a carico del sistema delle risorse proprie della Comunità-

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Riassunto


Conclusioni nº C-19/05 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 10 Luglio 2007

I -    Introduzione

1.        Nella presente causa la Corte è chiamata a decidere su un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: la «Commissione») contro il Regno di Danimarca (in prosieguo: la «Danimarca»). Con tale ricorso la Commissione chiede che la Corte dichiari che la Danimarca, non avendo pagato la somma di DDK 18.678.475 (circa EUR 2.507.210) quali risorse proprie, inclusi gli interessi di mora a partire dal 27 luglio 2000 ad oggi, non ha adempiuto gli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, in particolare gli obblighi derivanti dall-art. 10 CE e dagli artt. 2 e 8 della decisione del Consiglio 31 ottobre 1994, 94/728/CE, Euratom, relativa alle risorse proprie delle Comunità europee, e chiede inoltre alla Corte di condannare la Danimarca al pagamento delle spese.

2.        La presente causa costituisce la continuazione della causa C-392/02 ( 2 ) con la quale la Corte ha stabilito il principio secondo cui gli Stati membri rispondono finanziariamente per gli errori commessi dalle proprie autorità doganali, qualora tali errori abbiano causato una diminuzione delle risorse proprie della Comunità.

II - Contesto normativo

3.        L-art. 10 CE è cos-

formulato: «Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l-esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest-ultima nell-adempimento dei propri compiti».

A -     Normativa sulle risorse proprie

4.        L-art. 269, n. 2, CE dispone: «Il Consiglio, deliberando all-unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie della Comunità di cui raccomanda l-adozione da parte degli Stati membri, in conformità delle loro rispettive norme costituzionali».

5.        Sebbene il ricorso della Commissione sia fondato soprattutto sulla decisione del Consiglio 31 dicembre 1994, 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ( 3 ) (in prosieguo: la «decisione n. 94/728»), è necessario, a causa dei fatti che si riferiscono in parte anche al periodo anteriore al 1 dicembre 1995, esaminare anche le disposizioni della decisione del Consiglio 24 giugno 1988, (88/376/CEE, Euratom) ( 4 ), relative al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (in prosieguo: la «decisione 88/376»).

6.        Il sistema delle risorse proprie era dapprima disciplinato dalla decisione 88/376. Tale decisione è stata abrogata e sostituita dalla decisione 94/728 che ai sensi dell-art. 11, n. 1, è entrata in vigore dal 1° dicembre 1995.

1.      La decisione 88/376

7.        L-art. 2, n. 1, della decisione 88/376 dispone che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti:

-        «a) dai prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzion...

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