Sentenze nº T-45/01 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 12 Luglio 2007
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Riassunto
Personale impiegato nella joint venture JET - Applicazione di uno status giuridico diverso da quello degli agenti temporanei - Risarcimento del danno materiale subito-
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Riassunto
Sentenze nº T-45/01 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 12 Luglio 2007
Nella causa T-45/01,
Stephen G. Sanders, residente in Oxon (Regno Unito), unitamente ai 94 altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, rappresentati inizialmente dai sigg. P. Roth, QC, e I. Hutton, dalle sig.re E. Mitrophanous e A. Howard, barristers, successivamente dai sigg. Roth, Hutton e B. Lask, barrister, ricorrenti, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall, in qualità di agente, convenuta, sostenuta da Consiglio dell-Unione europea, rappresentato inizialmente dai sigg. J.-P. Hix e A. Pilette, successivamente dai sigg. Hix e B. Driessen, in qualità di agenti, interveniente, avente ad oggetto, a seguito della sentenza del Tribunale 5 ottobre 2004, causa T-45/01, Sanders e a./Commissione (Racc. pag. II-3315), la liquidazione del risarcimento dovuto per il danno finanziario subito da ciascun ricorrente per il fatto di non essere stato assunto in qualità di agente temporaneo delle Comunità europee per l-esercizio della sua attività in seno alla joint venture Joint European Torus (JET), IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, M. Jaeger e H. Legal, giudici, cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 20 marzo 2007, ha pronunciato la seguente Sentenza Antefatti della controversia e procedimento 1 Con la sentenza 5 ottobre 2004, causa T-45/01, Sanders e a./Commissione, il Tribunale ha dichiarato che, non avendo proposto ai ricorrenti contratti di agente temporaneo in violazione dello statuto della joint venture Joint European Torus (JET), la Commissione ha commesso un illecito tale da far sorgere una responsabilità in capo alla Comunità europea, che tale illecito ha fatto perdere agli interessati una seria possibilità di essere assunti in qualità di agenti temporanei e che il danno dei ricorrenti risulta dalla differenza tra le retribuzioni, le agevolazioni correlate e i diritti pensionistici che gli interessati avrebbero percepito o acquisito se avessero lavorato per il progetto JET in qualità di agenti temporanei e le retribuzioni, agevolazioni correlate e diritti pensionistici che essi hanno effettivamente percepito o acquisito in quanto personale assunto con contratto (punti 142, 158 e 167 della sentenza interlocutoria). 2 Tuttavia, il Tribunale, considerando che i ricorrenti avrebbero dovuto presentare le loro domande risarcimento entro un termine ragionevole, che non avrebbe dovuto eccedere i cinque anni a decorrere dal momento in cui essi sono venuti a conoscenza della situazione discriminatoria di cui si lamentano, ha giudicato che il risarcimento dovuto avrebbe dovuto essere calcolato, per ciascun ricorrente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto stipulato o rinnovato che lo riguarda, data che non deve precedere di più di cinque anni la presentazione della sua domanda di risarcimento alla Commissione (punto 72 della sentenza interlocutoria). 3 Poiché il Tribunale non è stato in grado di determinare il risarcimento dovuto a ciascuno dei ricorrenti, la sentenza interlocutoria (punto 170) ha fissato i principi e i criteri sulla base dei quali le parti sono state invitate a cercare di raggiungere un accordo, in assenza del quale esse avrebbero dovuto adire il Tribunale sottoponendo ad esso conclusioni corredate di dati in cifre. 4 Pertanto, le parti dovevano: - 1) determinare il posto e il grado corrispondenti alle funzioni che ciascun ricorrente avrebbe esercitato se gli fosse stato offerto un contratto di agente temporaneo alla data di entrata in vigore del primo contratto stipulato o rinnovato, data che non deve precedere di più di cinque anni la data di presentazione della sua domanda di risarcimento (punti 169 e 171 della sentenza interlocutoria); - 2) effettuare la corretta ricostruzione della carriera per ciascun interessato, a decorrere dalla sua assunzione fino al detto ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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