Conclusioni nº C-294/06 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 18 Luglio 2007

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Riassunto


Accordo di associazione CEE-Turchia - Art. 6, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione CEE/Turchia n. 1/80 - Nozione di lavoratore inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro - Cittadini turchi che hanno un impiego come au pair - Cittadini turchi che seguono un corso di studi in uno Stato membro e che ivi svolgono anche un-attività lavorativa-

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Riassunto


Conclusioni nº C-294/06 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 18 Luglio 2007

I -    Introduzione

1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale concerne l-interpretazione dell-art. 6, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione CEE-Turchia 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell-associazione (in prosieguo: la «decisione n. 1/80»), ed ha per oggetto la questione se le persone collocate au pair e gli studenti che svolgono un-attività lavorativa collaterale rientrano nell-ambito d-applicazione di tale disposizione.

II - Contesto normativo

A -     Normativa comunitaria

2.        L-Accordo che crea un-associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (in prosieguo: l-«Accordo di associazione») è stato firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall-altro, e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE ( 2 ).

3.        Ai sensi dell-art. 36 del Protocollo addizionale all-Accordo di associazione 23 novembre 1970, il Consiglio di associazione stabilisce le regole necessarie per realizzare gradualmente la libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunità e la Turchia in conformità ai principi di cui all-art. 12 dell-Accordo di associazione.

4.        Sulla base di tale norma il Consiglio di associazione ha emanato la decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell-associazione ( 3 ).

5.        L-art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, stabilisce quanto segue:

«1.       Fatte salve le disposizioni dell-articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all-occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:

-      rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;

-      candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;

-      libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività lavorativa subordinata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego».

B -     Normativa nazionale

6.        Le disposizioni concernenti l-ingresso di per...

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