Sentenza nº 8951 da Tribunali Amministrativi Regionali, Lazio, T.A.R. - Lazio - Roma, 14 Settembre 2007
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Riassunto
Sentenza nº 8951 da Tribunali Amministrativi Regionali, Lazio, T.A.R. - Lazio - Roma, 14 Settembre 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per il LazioRoma - Prima Sezionenelle persone dei magistrati:Dott. Pasquale de Lise PresidenteDott. Antonino Savo Amodio ComponenteDott. Roberto Caponigro Componente, relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso n. 12408 del 2002, proposto daAlitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A.in persona del dott. Leopoldo Conforti e del dott. Cosimo Giulio De Metrio nelle rispettive qualità di "Senior Vice President Fiscal, Legal and Company Affairs" e di "Managing Director Air Transport Division", rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Gaetano Scoca, Claudio Tesauro e Marcello Molè ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Paisiello n. 55controAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12nonchéGiuseppe Arena, non costituitoper l'annullamentodel provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato assunto nell'adunanza del 1° agosto 2002 e notificato ad Alitalia in data 8 agosto 2002, con il quale l'Autorità ha ritenuto che le società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., Meridiana S.p.A., Alpi Eagles S.p.A., Air Europe S.p.A., Volare Airlines S.p.A. ed Air One S.p.A., concertando l'applicazione contestuale di un supplemento tariffario di identico importo, hanno posto in essere, in violazione dell'art. 2, co. 2, L. 287/1990, un'intesa complessa, consistente in una pratica concordata che ha avuto ad oggetto e per effetto l'alterazione della concorrenza nella fornitura del servizio di trasporto aereo sulle rotte nazionali.Visto il ricorso con i relativi allegati;Vista la costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;Visti gli atti tutti della causa;Uditi alla udienza pubblica del 20 giugno 2007, relatore il dott. Roberto Caponigro, gli avv.ti Marcello Molè e Francesco Vetrò, quest'ultimo su delega dell'avv. Franco Gaetano Scoca per la ricorrente, e l'avvocato dello Stato Barbara Tidore;Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:FATTO L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento n. 11038 adottato nell'adunanza del 1° agosto 2002, ha deliberato che: . le società Alitalia Linee Aeree Italiane Spa, Meridiana Spa, Alpi Eagles Spa, Air Europe Spa, Volare Airlines Spa ed Air One Spa, concertando l'applicazione contestuale di un supplemento tariffario di identico importo, hanno posto in essere, in violazione dell'art. 2, co. 2, L. 287/1990, un'intesa complessa, consistente in una pratica concordata che ha avuto ad oggetto e per effetto l'alterazione della concorrenza nella fornitura del servizio di trasporto aereo sulle rotte nazionali; . in ragione della gravità e durata dell'infrazione alle predette società vengono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: Alitalia Spa ¤ 1.582.052; Meridiana Spa ¤ 86.401; Alpi Eagles Sp...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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