Sentenze nº T-79/03 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 25 Ottobre 2007

Legato come :

Riassunto


Intese - Produttori di tondi per cemento armato - Decisione che constata una violazione dell-art. 65 CA - Decisione fondata sul Trattato CECA dopo la sua scadenza - Incompetenza della Commissione-

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Riassunto


Sentenze nº T-79/03 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 25 Ottobre 2007

Nelle cause riunite T-27/03, T-46/03, T-58/03, T-79/03, T-80/03, T-97/03 e T-98/03,

SP SpA, con sede in Brescia, rappresentata dagli avv.ti G. Belotti e N. Pisani,

ricorrente nella causa T-27/03,

Leali SpA, con sede in Odolo, rappresentata dagli avv.ti G. Vezzoli e G. Belotti,

ricorrente nella causa T-46/03,

Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA, con sede in Brescia, rappresentata dagli avv.ti G. Vezzoli, G. Belotti, E. Piromalli e C. Carmignani,

ricorrente nella causa T-58/03,

Industrie Riunite Odolesi SpA (IRO), con sede in Odolo, rappresentata dall-avv. A. Giardina,

ricorrente nella causa T-79/03,

Lucchini SpA, con sede in Milano, rappresentata inizialmente dagli avv.ti. A. Santa Maria e C. Biscaretti di Ruffia, successivamente dagli avv.ti M. Delfino, M. van der Woude, S. Fontanelli e P. Sorvillo,

ricorrente nella causa T-80/03,

Ferriera Valsabbia SpA, con sede in Odolo,

Valsabbia Investimenti SpA, con sede in Odolo,

rappresentate dagli avv.ti D. Fosselard e P. Fattori,

ricorrenti nella causa T-97/03,

Alfa Acciai SpA, con sede in Brescia, rappresentata dagli avv.ti D. Fosselard, P. Fattori e G. d-Andria,

ricorrente nella causa T-98/03,

sostenute da

Repubblica italiana, rappresentata dai sigg. I. Braguglia e M. Fiorilli, in qualità di agenti,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra L. Pignataro-Nolin e dal sig. A. Whelan, in qualità di agenti, assistiti, nelle cause T-27/03 e T-58/03, dall-avv. M. Moretto e, nelle cause T-79/03, T-97/03 e T-98/03, dall-avv. P. Manzini,

convenuta,

aventi ad oggetto domande dirette a far dichiarare inesistente o a far annullare, tutta o in parte, la decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C(2002) 5087 def., relativa ad una procedura di applicazione dell-articolo 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 - Tondo per cemento armato),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata),

composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro, dai sigg. F. Dehousse e D. -váby, nonché dalla sig.ra K. Jürimäe, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 19 settembre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

 Disposizioni del Trattato CECA

1         L-art. 36 CA cos-

dispone:

«La Commissione, prima d-infliggere una delle sanzioni pecuniarie o di fissare una delle penalità di mora previste del presente trattato, deve mettere l-interessato in grado di presentare le sue osservazioni.

(-)».

2         L-art. 47 CA recita:

«La Commissione può raccogliere le informazioni necessarie per l-adempimento della sua missione. Essa può far compiere gli accertamenti necessari.

(-)».

3         L-art. 65 CA prevede quanto segue:

«1. È proibito ogni accordo tra imprese, ogni decisione d-associazioni d-imprese e ogni pratica concordata che tenda, sul mercato comune, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il giuoco normale della concorrenza e in particolare:

a)      a fissare o determinare i prezzi;

b)      a limitare o controllare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c)      a ripartire i mercati, i prodotti, i clienti o le fonti d-approvvigionamento.

2. Tuttavia, la Commissione autorizza, per prodotti determinati, accordi di specializzazione o accordi d-acquisto o di vendita in comune, [ove ricorrano talune ipotesi] (-).

3. La Commissione può ottenere, conformemente alle disposizioni dell-articolo 47, ogni informazione necessaria per l-applicazione del presente articolo, sia con richiesta specifica diretta agli interessati, sia con regolamento che definisca la natura degli accordi, delle decisioni o delle pratiche che devono esserle comunicati.

4. Gli accordi o le decisioni vietati per effetto della sezione 1 del presente articolo sono nulli di pieno diritto e non possono essere invocati avanti ad alcuna giurisdizione degli Stati membri.

La Commissione ha competenza esclusiva, con riserva dei ricorsi avanti alla Corte, per pronunciarsi sulla conformità di tali accordi o decisioni con le disposizioni del presente articolo.

5. Alle imprese che abbiano concluso un accordo nullo di pieno diritto, eseguito o tentato d-eseguire, per mezzo di arbitrato, di penale, boicottag...

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