Sentenze nº T-79/03 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 25 Ottobre 2007
Legato come :
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Riassunto
Intese - Produttori di tondi per cemento armato - Decisione che constata una violazione dell-art. 65 CA - Decisione fondata sul Trattato CECA dopo la sua scadenza - Incompetenza della Commissione-
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Riassunto
Sentenze nº T-79/03 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 25 Ottobre 2007
Nelle cause riunite T-27/03, T-46/03, T-58/03, T-79/03, T-80/03, T-97/03 e T-98/03,
SP SpA, con sede in Brescia, rappresentata dagli avv.ti G. Belotti e N. Pisani, ricorrente nella causa T-27/03, Leali SpA, con sede in Odolo, rappresentata dagli avv.ti G. Vezzoli e G. Belotti, ricorrente nella causa T-46/03, Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA, con sede in Brescia, rappresentata dagli avv.ti G. Vezzoli, G. Belotti, E. Piromalli e C. Carmignani, ricorrente nella causa T-58/03, Industrie Riunite Odolesi SpA (IRO), con sede in Odolo, rappresentata dall-avv. A. Giardina, ricorrente nella causa T-79/03, Lucchini SpA, con sede in Milano, rappresentata inizialmente dagli avv.ti. A. Santa Maria e C. Biscaretti di Ruffia, successivamente dagli avv.ti M. Delfino, M. van der Woude, S. Fontanelli e P. Sorvillo, ricorrente nella causa T-80/03, Ferriera Valsabbia SpA, con sede in Odolo, Valsabbia Investimenti SpA, con sede in Odolo, rappresentate dagli avv.ti D. Fosselard e P. Fattori, ricorrenti nella causa T-97/03, Alfa Acciai SpA, con sede in Brescia, rappresentata dagli avv.ti D. Fosselard, P. Fattori e G. d-Andria, ricorrente nella causa T-98/03, sostenute da Repubblica italiana, rappresentata dai sigg. I. Braguglia e M. Fiorilli, in qualità di agenti, interveniente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra L. Pignataro-Nolin e dal sig. A. Whelan, in qualità di agenti, assistiti, nelle cause T-27/03 e T-58/03, dall-avv. M. Moretto e, nelle cause T-79/03, T-97/03 e T-98/03, dall-avv. P. Manzini, convenuta, aventi ad oggetto domande dirette a far dichiarare inesistente o a far annullare, tutta o in parte, la decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C(2002) 5087 def., relativa ad una procedura di applicazione dell-articolo 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 - Tondo per cemento armato), IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro, dai sigg. F. Dehousse e D. -váby, nonché dalla sig.ra K. Jürimäe, giudici, cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 19 settembre 2006, ha pronunciato la seguente Sentenza Contesto normativo Disposizioni del Trattato CECA 1 L-art. 36 CA cos- dispone: «La Commissione, prima d-infliggere una delle sanzioni pecuniarie o di fissare una delle penalità di mora previste del presente trattato, deve mettere l-interessato in grado di presentare le sue osservazioni. (-)». 2 L-art. 47 CA recita: «La Commissione può raccogliere le informazioni necessarie per l-adempimento della sua missione. Essa può far compiere gli accertamenti necessari. (-)». 3 L-art. 65 CA prevede quanto segue: «1. È proibito ogni accordo tra imprese, ogni decisione d-associazioni d-imprese e ogni pratica concordata che tenda, sul mercato comune, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il giuoco normale della concorrenza e in particolare: a) a fissare o determinare i prezzi; b) a limitare o controllare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) a ripartire i mercati, i prodotti, i clienti o le fonti d-approvvigionamento. 2. Tuttavia, la Commissione autorizza, per prodotti determinati, accordi di specializzazione o accordi d-acquisto o di vendita in comune, [ove ricorrano talune ipotesi] (-). 3. La Commissione può ottenere, conformemente alle disposizioni dell-articolo 47, ogni informazione necessaria per l-applicazione del presente articolo, sia con richiesta specifica diretta agli interessati, sia con regolamento che definisca la natura degli accordi, delle decisioni o delle pratiche che devono esserle comunicati. 4. Gli accordi o le decisioni vietati per effetto della sezione 1 del presente articolo sono nulli di pieno diritto e non possono essere invocati avanti ad alcuna giurisdizione degli Stati membri. La Commissione ha competenza esclusiva, con riserva dei ricorsi avanti alla Corte, per pronunciarsi sulla conformità di tali accordi o decisioni con le disposizioni del presente articolo. 5. Alle imprese che abbiano concluso un accordo nullo di pieno diritto, eseguito o tentato d-eseguire, per mezzo di arbitrato, di penale, boicottag...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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