Conclusioni nº C-449/06 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 08 Novembre 2007

Legato come :

Riassunto


Funzionari e agenti delle Comunità - Remunerazione - Assegni per figli a carico - Normativa nazionale sugli assegni per figli a carico di lavoratori autonomi - Importo di tali assegni dipendente dal numero di figli beneficiari - Presa in considerazione dei figli beneficiari di assegni in forza dello Statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità - Natura giuridica di tali atti - Limiti della competenza della Corte nei procedimenti pregiudiziali - Art. 10 CE-

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Riassunto


Conclusioni nº C-449/06 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 08 Novembre 2007

I -    Introduzione

1.        Con decisione 17 ottobre 2006, pervenuta alla Corte il 6 novembre successivo, il Tribunal du travail de Bruxelles (Belgio) ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale relativa all-interpretazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione ( 2 ).

2.        Tale questione è stata sollevata nell-ambito di una controversia tra la sig.ra Gysen e un istituto previdenziale di diritto belga per lavoratori autonomi in merito alla determinazione dell-importo degli assegni per figli a carico che detto istituto deve versare alla sig.ra Gysen per due dei suoi tre figli in forza della normativa nazionale.

II - Contesto normativo

A -     La normativa comunitaria

3.        Ai sensi del suo art. 11, secondo comma, il regolamento n. 259/68 «è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri».

4.        L-art. 67, n. 1, dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto dei funzionari»), quale definito dall-art. 2 del regolamento n. 259/68 e risultante dalle successive modifiche di quest-ultimo, prevede in favore dei suddetti funzionari tre tipi di assegni familiari: l-assegno di capofamiglia, l-assegno per figli a carico e l-assegno scolastico.

5.        Gli artt. 1, 2 e 3 dell-Allegato VII dello Statuto dei funzionari fissano, in particolare, le condizioni cui è subordinata l-attribuzione di ciascuno di tali assegni e il relativo importo.

6.        Il n. 2 dell-art. 67 precisa che «[i] funzionari che percepiscono gli assegni familiari di cui al [medesimo] articolo debbono dichiarare gli assegni di uguale natura provenienti da altra fonte», i quali «sono dedotti ...

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