Conclusioni nº C-308/06 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 20 Novembre 2007
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Riassunto
Direttiva 2005/35/CE - Inquinamento provocato dalle navi - Negligenza grave - Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare - Convenzione internazionale per la prevenzione dell-inquinamento causato da navi (Marpol)-
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Riassunto
Conclusioni nº C-308/06 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 20 Novembre 2007
I - Introduzione
1. Nella causa di esame occorre verificare se le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/35/CE, relativa all-inquinamento provocato dalle navi e all-introduzione di sanzioni per violazioni ( 2 ), siano compatibili con norme di rango superiore. 2. L-International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko), l-International Association of Dry Cargo Shipowners (Intercargo), il Greek Shipping co-operation committee, la Lloyd-s Register e l-International Salvage Union (in prosieguo: i «ricorrenti») hanno presentato congiuntamente ricorso dinanzi alla High Court of Justice contro il Ministro dei Trasporti del Regno Unito a causa del previsto recepimento della direttiva. Le dette società sono importanti operatori dell-industria del trasporto marittimo. L-Intertanko, ad esempio, rappresenta quasi l-80% delle navi cisterna del mondo. 3. È controversa la compatibilità degli artt. 4 e 5 della direttiva 2005/35 con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 ( 3 ) (in prosieguo: la «Convenzione sul diritto del mare»), cui la Comunità ha aderito nel 1998 ( 4 ), e con la Convenzione internazionale per la prevenzione dell-inquinamento causato da navi del 1973 ed il suo protocollo del 1978 ( 5 ) (in prosieguo: la «Marpol 73/78»). Queste disposizioni disciplinano la responsabilità penale per i casi di scarico. I dubbi sorgono in particolare dalla circostanza che la direttiva, con tutta evidenza, contiene un criterio di responsabilità più severo della Marpol 73/78. Ai sensi della direttiva, in particolare, è sufficiente la negligenza grave, mentre la Marpol 73/78 prevede almeno la temerarietà, nonché la consapevolezza della possibilità che si verifichi un-avaria. 4. Si pone inoltre la questione della compatibilità del criterio di responsabilità della negligenza grave con il principio della certezza del diritto. II - Contesto normativo A - Diritto comunitario 5. La direttiva 2005/35 è basata sull-art. 80, n. 2, CE, fondamento normativo delle disposizioni per la navigazione marittima. 6. I motivi dell-adozione della direttiva risultano, tra l-altro, dal suo secondo e terzo -considerando-: «(2) Le norme pratiche di tutti gli Stati membri per gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi si basano sulla convenzione Marpol 73/78; tuttavia tali norme sono quotidianamente ignorate da un numero molto elevato di navi che solcano le acque comunitarie, senza che alcuna azione correttiva sia intrapresa. (3) La convenzione Marpol 73/78 viene attuata in maniera diversa nei vari Stati membri ed è dunque necessario armonizzarne l-attuazione a livello comunitario; in particolare, le pratiche degli Stati membri in materia di sanzioni applicabili allo scarico di sostanze inquinanti effettuato dalle navi presentano notevoli divergenze». 7. L-art. 3 disciplina l-ambito di applicazione della direttiva: «(1) La presente direttiva è applicabile, conformemente al diritto internazionale, agli scarichi di sostanze inquinanti: a) nelle acque interne, compresi i porti, di uno Stato membro, nella misura in cui è applicabile il regime Marpol; b) nelle acque territoriali di uno Stato membro; c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, nella misura in cui uno Stato membro abbia giurisdizione su tali stretti; d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente di uno Stato membro, istituita ai sensi del diritto internazionale; e) in alto mare. (2) La presente direttiva si applica agli scarichi di sostanze inquinanti di tutte le navi, a prescindere dalla bandiera, ad esclusione delle navi militari da guerra o ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali». 8. Nel caso di specie viene messa in dubbio la legittimità degli artt. 4 e 5, i quali dispongono quanto segue: «Articolo 4 Violazioni Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi in una delle aree di cui all-articolo 3, paragrafo 1, siano considerati violazioni se effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave. Tali violazioni sono considerate reati dalla decisione quadro 2005/667/GAI che completa la presente direttiva, e in presenza delle circostanze previste da tale decisione. Articolo 5 Deroghe (1) ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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