Sentenze nº C-393/05 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 29 Novembre 2007
Legato come :
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Riassunto
Regolamento (CEE) n. 2092/91 - Produzione biologica di prodotti agricoli - Organismi di controllo privati - Requisito di uno stabilimento o di un-infrastruttura permanente nello Stato membro della prestazione - Giustificazioni - Partecipazione all-esercizio dei pubblici poteri - Art. 55 CE - Tutela dei consumatori-
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Riassunto
Sentenze nº C-393/05 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 29 Novembre 2007
Nella causa C-393/05,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell-art. 226 CE, proposto il 4 novembre 2005, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. E. Traversa e G. Braun, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro Repubblica d-Austria, rappresentata dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, LA CORTE (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, nonché dai sigg. A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ile-i- e E. Levits (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra E. Sharpston cancelliere: sig. R. Grass vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell-avvocato generale, presentate all-udienza del 12 luglio 2007, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Col suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, imponendo ad organismi privati di controllo dei prodotti dell-agricoltura biologica (in prosieguo: gli «organismi privati»), stabiliti e riconosciuti in un altro Stato membro, di avere una sede sociale o altra infrastruttura permanente in Austria per potervi esercitare la propria attività, la Repubblica d-Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell-art. 49 CE. Contesto normativo La normativa comunitaria 2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1991, n. 2092, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 19 luglio 1999, n. 1804 (GU L 222, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2092/91»), definisce requisiti minimi in materia di produzio...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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