Sentenze nº C-393/05 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 29 Novembre 2007

Legato come :

Riassunto


Regolamento (CEE) n. 2092/91 - Produzione biologica di prodotti agricoli - Organismi di controllo privati - Requisito di uno stabilimento o di un-infrastruttura permanente nello Stato membro della prestazione - Giustificazioni - Partecipazione all-esercizio dei pubblici poteri - Art. 55 CE - Tutela dei consumatori-

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Riassunto


Sentenze nº C-393/05 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 29 Novembre 2007

Nella causa C-393/05,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell-art. 226 CE, proposto il 4 novembre 2005,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. E. Traversa e G. Braun, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica d-Austria, rappresentata dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, nonché dai sigg. A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ile-i- e E. Levits (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell-avvocato generale, presentate all-udienza del 12 luglio 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1         Col suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, imponendo ad organismi privati di controllo dei prodotti dell-agricoltura biologica (in prosieguo: gli «organismi privati»), stabiliti e riconosciuti in un altro Stato membro, di avere una sede sociale o altra infrastruttura permanente in Austria per potervi esercitare la propria attività, la Repubblica d-Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell-art. 49 CE.

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

2         Il regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1991, n. 2092, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 19 luglio 1999, n. 1804 (GU L 222, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2092/91»), definisce requisiti minimi in materia di produzio...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Unione Europea

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società