Conclusioni nº C-352/06 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 29 Novembre 2007
Legato come :
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Riassunto
Art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 - Art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 574/72 - Assegni familiari per figli a carico - Sospensione degli assegni familiari erogati nello Stato di residenza - Diritto a prestazioni dello stesso tipo nello Stato del luogo di lavoro-
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Riassunto
Conclusioni nº C-352/06 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 29 Novembre 2007
I - Introduzione
1. Con ordinanza 10 agosto 2006, pervenuta alla Corte il 25 agosto 2006, il Finanzgericht Köln (Sezione tributaria del Tribunale di Colonia) (Germania) ha sottoposto alla Corte quattro questioni pregiudiziali ai sensi dell-art. 234 CE. Tali questioni vertono sull-interpretazione dell-art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all-applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all-interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647 ( 2 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71») ( 3 ), e dell-art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 (in prosieguo: il «regolamento n. 574/72») ( 4 ). 2. Le questioni sono state sollevate nell-ambito del ricorso con cui la sig.ra Brigitte Bosmann, cittadina belga residente in Germania che esercita un-attività lavorativa nei Paesi Bassi, contesta il rifiuto della Bundesagentur für Arbeit (agenzia federale per l-impiego; in prosieguo: la «Bundesagentur») di concederle gli assegni familiari tedeschi per i due figli a carico in ragione del fatto che il suo diritto agli assegni familiari è disciplinato esclusivamente dalla legislazione dello Stato del luogo di lavoro, in questo caso i Paesi Bassi. 3. Il giudice del rinvio vuole sapere, in sostanza, se, nel caso in cui un lavoratore subordinato non abbia diritto agli assegni familiari nello Stato del luogo di lavoro in ragione dell-età dei figli, possa trovare applicazio la legislazione dello Stato di residenza, in forza della quale detto lavoratore può avere diritto agli assegni familiari. II - Contesto normativo A - Normativa comunitaria 1. Regolamento n. 1408/71 4. L-art. 13 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Norme generali», nella parte che qui interessa, dispone quanto segue in relazione alla determinazione ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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