Sentenze nº C-341/05 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 18 Dicembre 2007

Legato come :

Riassunto


Libera prestazione dei servizi - Direttiva 96/71/CE - Distacco di lavoratori nel settore edilizio - Normativa nazionale che determina le condizioni di lavoro e di occupazione relativamente alle materie di cui all-art. 3, n. 1, primo comma, lett. a)-g), ad eccezione del minimo salariale - Contratto collettivo dell-edilizia le cui clausole determinano condizioni più favorevoli o riguardano altre materie - Possibilità per le organizzazioni sindacali di tentare, mediante azioni collettive, di indurre le imprese stabilite in altri Stati membri a trattare caso per caso per determinare le retribuzioni da pagare ai lavoratori, nonché a sottoscrivere il contratto collettivo dell-edilizia-

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Riassunto


Sentenze nº C-341/05 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 18 Dicembre 2007

Nel procedimento C-341/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell-art. 234 CE, dall-Arbetsdomstolen (Svezia) con decisione 15 settembre 2005, pervenuta in cancelleria il 19 settembre 2005, nella causa

Laval un Partneri Ltd

contro

Svenska Byggnadsarbetareförbundet,

Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan,

Svenska Elektrikerförbundet,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, A. Rosas, K. Lenaerts, U. Lõhmus (relatore) e L. Bay Larsen, presidenti di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk, P. K-ris, E. Levits e A. Ó Caoimh, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 9 gennaio 2007,

considerate le osservazioni presentate:

-        per la Laval un Partneri Ltd, dagli avv.ti A. Elmér e M. Agell, advokater;

-        per la Svenska Byggnadsarbetareförbundet, la Svenska Byggnadsarbetareförbundets avd. 1, Byggettan e la Svenska Elektrikerförbundet, dal sig. D. Holke, responsabile dell-ufficio legale, nonché dagli avv.ti P. Kindblom e U. Öberg, advokater;

-        per il governo svedese, dal sig. A. Kruse, in qualità di agente;

-        per il governo belga, dal sig. M. Wimmer e dalla sig.ra L. Van den Broeck, in qualità di agenti;

-        per il governo ceco, dal sig. T. Bo-ek, in qualità di agente;

-        per il governo danese, dai sigg. J. Molde e J. Bering Liisberg, in qualità di agenti;

-        per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualità di agenti;

-        per il governo estone, dal sig. L. Uibo, in qualità di agente;

-        per il governo spagnolo, dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente;

-        per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra O. Christmann, in qualità di agenti;

-        per l-Irlanda, dal sig. D. O-Hagan e dalla sig.ra C. Loughlin, in qualità di agenti, assistiti dai sigg. B. O-Moore, SC, e N. Travers, BL;

-        per il governo lettone, dalle sig.re E. Balode-Buraka e K. B-rdi-a, in qualità di agenti;

-        per il governo lituano, dal sig. D. Kriau-i-nas, in qualità di agente;

-        per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer e dal sig. G. Hesse, in qualità di agenti;

-        per il governo polacco, dai sigg. J. Pietras e M. Korolec, nonché dalla sig.ra M Syma-szka, in qualità di agenti;

-        per il governo finlandese, dalle sig.re E. Bygglin e J. Himmanen, in qualità di agenti;

-        per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra E. O-Neill e dal sig. D. Anderson, in qualità di agenti;

-        per il governo islandese, dal sig. F. Birgisson, in qualità di agente;

-        per il governo norvegese, dalle sig.re K. Waage e E. Jarbo, nonché dal sig. F. Sejersted, in qualità di agenti;

-        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J. Enegren, E. Traversa e K. Simonsson, in qualità di agenti;

-        per l-Autorità di vigilanza EFTA, dai sigg. A. T. Andersen, N. Fenger e B. Alterskjær, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell-avvocato generale, presentate all-udienza del 23 maggio 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1         La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l-interpretazione degli artt. 12 CE e 49 CE, nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell-ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1).

2         La domanda è stata proposta nell-ambito di una controversia tra, da un lato, la Laval un Partneri Ltd (in prosieguo: la «Laval»), società di diritto lettone avente sede a Riga (Lettonia), e, dall-altro, la Svenska Byggnadsarbetareförbundet (sindacato svedese dei lavoratori del settore delle costruzioni e dei lavori pubblici; in prosieguo: la «Byggnads»), la Svenska Byggnadsarbetareförbundet avdelning 1, Byggettan (sezione sindacale n. 1 di tale sindacato; in prosieguo: la «Byggettan»), nonché la Svenska Elektrikerförbundet (sindacato svedese dei lavoratori del settore elettrico; in prosieguo: la «Elektr...

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