Conclusioni nº C-56/07 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 24 Gennaio 2008
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Riassunto
Parità di trattamento - Principi generali del diritto - Lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno - Discriminazione - Restrizione delle possibilità di lavoro a tempo parziale-
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Riassunto
Conclusioni nº C-56/07 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 24 Gennaio 2008
I - Introduzione
1. Il Tribunale di Bolzano propone, a norma dell-art. 234 CE, una questione pregiudiziale in cui esprime dubbi circa la conformità dell-ordinamento amministrativo italiano con il diritto sociale comunitario. In particolare, il giudice nazionale chiede lumi sulla legittimità di una normativa nazionale che obbliga i datori di lavoro ad inviare una copia di tutti i contratti di lavoro a tempo parziale da essi conclusi, entro il termine di 30 giorni dalla loro stipulazione. Tale obbligo, accompagnato da un rigoroso regime di sanzioni amministrative per i casi di inadempimento, dovrebbe conformarsi alla direttiva 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all-accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall-UNICE, dal CEEP e dalla CES ( 2 ). 2. Benché la direttiva 97/81 sia stata oggetto d-interpretazione da parte della Corte di giustizia, è la prima volta che viene presa in esame una discriminazione che non deriva dalla disciplina sostanziale stabilita dal contratto, ma dagli oneri amministrativi imposti ai datori di lavoro relativamente ai contratti di lavoro a tempo parziale. Di conseguenza, questa causa fornisce alla Corte di giustizia l-opportunità di delimitare l-ambito di tutela offerto dalla direttiva 97/81 e di definirne il rapporto con il principio generale di non discriminazione, nonché con la direttiva 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all-attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l-accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro ( 3 ). II - Ambito normativo A - La normativa comunitaria 3. Nel 1997 la Comunità europea ha adottato la direttiva 97/81 per dare attuazione all-accordo quadro concluso tra le parti sociali di dimensione europea in materia di lavoro a tempo parziale. L-adozione di tale disciplina era intesa, da una parte, ad eliminare la discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e, dall-altra, a promuovere lo sviluppo di tale formula di contrattazione. Le clausole 4 e 5 dell-accordo quadro sono particolarmente illuminanti: «Clausola 4: Principio di non-discriminazione 1. Per quanto attiene alle co...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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