Conclusioni nº C-442/04 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 31 Gennaio 2008
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Riassunto
Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) del Consiglio n. 1415/2004 - Sforzo di pesca - Eccezione di illegittimità - Ricevibilità-
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Riassunto
Conclusioni nº C-442/04 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 31 Gennaio 2008
1. Con il presente ricorso, il Regno di Spagna chiede l-annullamento degli artt. 1-6 del regolamento (CE) del Consiglio 19 luglio 2004, n. 1415, che fissa lo sforzo di pesca annuo massimo per talune zone e attività di pesca ( 2 ).
2. Tale ricorso costituisce la continuazione di quello che il Regno di Spagna aveva presentato nei confronti degli artt. 3, 4 e 6 del regolamento (CE) del Consiglio 4 novembre 2003, n. 1954, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie, che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 ( 3 ), e che la Corte ha respinto con sentenza 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio ( 4 ). 3. In tale sentenza, la Corte ha affermato che, poiché le disposizioni impugnate erano inseparabili dal resto del regolamento n. 1954/2003, la domanda di annullamento parziale di tale regolamento presentata dal Regno di Spagna era irricevibile, e che il ricorso doveva essere pertanto respinto ( 5 ). 4. In attesa della pronuncia di detta sentenza, la Corte aveva deciso, il 2 marzo 2005, di sospendere il procedimento nella presente causa. In seguito alla pronuncia della sentenza Spagna/Consiglio, citata, il Regno di Spagna ha chiesto che tale sospensione del procedimento venga revocata. 5. A sostegno del presente ricorso, il Regno di Spagna solleva, ai sensi dell-art. 241 CE, un-eccezione di illegittimità nei confronti del regolamento n. 1954/2003. 6. Nelle presenti conclusioni, spiegherò, in un primo tempo, perché tale eccezione di illegittimità deve, a mio parere, essere dichiarata ricevibile. Poi, in un secondo tempo, esporrò i motivi per cui ritengo che le censure sollevate dal Regno di Spagna a sostegno di una tale eccezione di illegittimità non possano essere accolte, e che il presente ricorso debba, di conseguenza, essere respinto in quanto infondato. I - Contesto normativo A - Il regolamento n. 1954/2003 7. Ai sensi dell-art. 4, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell-ambito della politica comune della pesca ( 6 ), «il Consiglio stabilisce misure comunitarie che disciplinano l-acce...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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