Conclusioni nº C-33/07 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 14 Febbraio 2008

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Riassunto


Cittadinanza europea - L-art. 18 CE - Artt. 4 e 27 della direttiva 2004/38/CE - Diritto di uscita - Limitazioni del diritto alla libera circolazione all-estero per un periodo che non eccede tre anni-

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Riassunto


Conclusioni nº C-33/07 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 14 Febbraio 2008

1.         Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, sottoposta alla Corte ai sensi dell-art. 234 CE, il giudice nazionale chiede lumi sull-interpretazione degli artt. 18 CE e 27 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell-Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE ( 2 ).

2.         Il procedimento dinanzi al giudice del rinvio riguarda un-azione civile proposta l-11 gennaio 2007 dal Ministero dell-Amministrazione e degli Interni - Direzione generale dei passaporti di Bucarest (in prosieguo: il «Ministero») al fine di ottenere un provvedimento che disponga la restrizione dell-esercizio del diritto alla libera circolazione all-estero del sig. Jipa Gheorghe per un periodo fino a tre anni. Tale provvedimento è stato richiesto in seguito al rimpatrio in Romania del sig. Jipa, avvenuto il 26 novembre 2006 in forza di un Accordo di riammissione concluso, tra l-altro, tra la Romania ed il Belgio.

I -    Diritto comunitario

3.         L-art. 17 CE dispone quanto segue:

«1. È istituita una cittadinanza dell-Unione. È cittadino dell-Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell-Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest-ultima.

2. I cittadini dell-Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato».

4.         L-art. 18, n. 1, CE, stabilisce che «[o]gni cittadino dell-Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati m...

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