Conclusioni nº C-164/07 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 28 Febbraio 2008

Legato come :

Riassunto


Discriminazione in base alla nazionalità - Articolo 12, primo comma, CE - Cittadinanza dell-Unione - Indennizzo per le vittime di reati commessi all-estero - Normativa nazionale che concede un siffatto indennizzo solo ai cittadini del relativo Stato-

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Riassunto


Conclusioni nº C-164/07 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 28 Febbraio 2008

I -    Introduzione

1.         La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda questioni concernenti la discriminazione in base alla nazionalità nella concessione di un indennizzo da parte dello Stato per le vittime di reati. La Corte di giustizia aveva già affrontato una tematica analoga nella causa Cowan ( 2 ).

2.         Diversamente che nel caso Cowan non si tratta tuttavia, nel caso di specie, dell-indennizzo delle vittime di reati commessi sul territorio nazionale. Piuttosto, alla Corte di giustizia viene chiesto questa volta di pronunciarsi sulle prescrizioni del diritto comunitario in relazione ad una normativa nazionale, la quale preveda un indennizzo per le vittime anche di reati commessi all-estero, concedendolo tuttavia solo ai cittadini del relativo Stato.

II - Contesto normativo

A -     Normativa comunitaria

3.         L-art. 12, primo comma, CE, prevede:

«Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».

4.         L-art. 17 della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/80/CE, relativa all-indennizzo delle vittime di reato ( 3 ) (i...

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