Conclusioni nº C-454/06 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 13 Marzo 2008
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Riassunto
Appalti pubblici di servizi - Agenzie di stampa - Nozione di aggiudicazione - Modifica contrattuale - Procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara - Diritti di esclusiva - Prova della capacità del prestatore di servizi - -Essential facilities- - Tutela giuridica effettiva - Direttive 92/50/CEE e 89/665/CEE-
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Riassunto
Conclusioni nº C-454/06 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 13 Marzo 2008
I - Introduzione
1. Nel caso in esame il Bundesvergabeamt sottopone alla Corte di giustizia una serie estremamente ampia di questioni di interpretazione di varie disposizioni di diritto comunitario rientranti nella normativa in materia di appalti pubblici. Al riguardo si tratta in sostanza dell-interpretazione della nozione di «aggiudicare» ai sensi della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici. In particolare si deve chiarire a quali condizioni la modifica di un contratto esistente vada considerata come una nuova aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, con la conseguenza che deve eventualmente essere eseguita una previa procedura di aggiudicazione e che alle imprese non prese in considerazione spetta una tutela giuridica. 2. Lo sfondo di questa domanda di pronuncia pregiudiziale è costituito da un-aspra controversia relativa all-esecuzione di prestazioni di agenzia di stampa per le autorità federali austriache, in cui la Pressetext Nachrichtenagentur - un relativamente nuovo offerente sul mercato austriaco - procede in via giudiziaria contro rapporti contrattuali tradizionalmente esistenti tra la Repubblica d-Austria e l-agenzia - da tempo operante sul mercato - Austria Presse Agentur e che avevano formato oggetto di modifiche di volta in volta negli anni 2000, 2001 e 2005. II - Contesto normativo A - Normativa comunitaria 3. Il contesto normativo di diritto comunitario del caso in esame è fissato da due direttive del settore della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, e cioè - la direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ( 2 ) (in prosieguo: la «direttiva 92/50») e - la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all-applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori ( 3 ) nella versione modificata dalla direttiva 92/50 (in prosieguo: la «direttiva 89/665») ( 4 ). Disposizioni pertinenti della direttiva 92/50 4. Tra le disposizioni generali di cui al titolo I della direttiva 92/50, l-art. 1, lett. f), contiene la seguente nozione: «[ai sensi della presente direttiva sono] «procedure negoziate» le procedure nazionali nell-ambito delle quali le amministrazioni consultano i prestatori di servizi di loro scelta e negoziano i termini del contratto con uno o più di essi». 5. L-art. 3 della direttiva 92/50, che si trova anch-esso nel titolo I di quest-ultima, recita per estratto: «1 Per aggiudicare appalti di servizi pubblici e per espletare concorsi di progettazione, le amministrazioni applicano procedure adattate alle disposizioni della presente direttiva. Le amministrazioni assicurano la parità di trattamento tra i prestatori di servizi. (-)». 6. Nel titolo II della direttiva 92/50 si trovano, sotto la rubrica «Applicazione di due serie di disposizioni» gli artt. 8-10, cos- formulati: «Articolo 8 Gli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell-allegato I A vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli da III a VI. Articolo 9 Gli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell-allegato I B vengono aggiudicati conformemente agli articoli 14 e 16. Articolo 10 Gli appalti aventi per oggetto contemporaneamente servizi elencati nell-allegato I A e servizi figuranti nell-allegato I B vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli da III a VI qualora il valore dei servizi elencati nell-allegato I A risulti superiore al valore dei servizi elencati nell-allegato I B. In caso contrario l-appalto viene aggiudicato conformemente agli articoli 14 e 16». 7. Il titolo III della direttiva 92/50 è intitolato: «Scelta delle procedure d-aggiudicazione e norme relative ai concorsi di progettazione». Ivi figura l-art. 11, n. 3, che contiene la seguente disciplina: «Le amministrazioni possono aggiudicare appalti pubblici di servizi mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara nei casi seguenti: (-). b) qualora, a causa di motivi di natura tecnica od artistica ovvero per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l-esecuzione dei servizi possa venir affidata unicamente ad un particolare prestatore di servizi; (-)». 8. L-art. 31, n. 3, della direttiva 92/50, che si trova nel titolo IV di quest-ultima, dispone: «Qualora per giustificati motivi il prestatore di servizi non sia in grado di presentare le referenze richieste dall-amministrazione, è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento che l-amministrazione stessa ritenga appropriato». Disposizioni pertinenti della direttiva 89/665 9. All-art. 1 della dirett...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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