Conclusioni nº C-488/06 P da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 13 Marzo 2008
Legato come :
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Riassunto
Impugnazione - Marchio comunitario - Opposizione del titolare di marchi anteriori - Rischio di confusione - Carattere distintivo della forma di un albero acquisito attraverso l-uso come parte di un altro marchio-
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Riassunto
Conclusioni nº C-488/06 P da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 13 Marzo 2008
1. Il titolare di un marchio anteriore può opporsi alla registrazione di un marchio comunitario quando, a causa della somiglianza con il suo marchio anteriore e dell-identità o somiglianza dei prodotti o servizi designati dai marchi, esista un rischio di confusione per il pubblico, rischio che può aumentare nel caso in cui il marchio anteriore possieda un carattere distintivo particolare. I principali problemi sollevati nel presente procedimento d-impugnazione ruotano attorno alla questione se, e in caso affermativo, su quale base, si possa ritenere che un marchio recente abbia acquisito tale carattere attraverso l-uso come parte di un marchio meno recente.
Normativa comunitaria 2. Il regolamento sul marchio comunitario ( 2 ) enumera vari impedimenti assoluti alla registrazione di un marchio. Gli impedimenti «assoluti» sono elencati all-art. 7, mentre quelli «relativi» - vale a dire gli impedimenti che possono essere fatti valere da un terzo per opporsi alla registrazione - sono elencati all-art. 8. 3. L-art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), vieta la registrazione dei segni costituiti esclusivamente «dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico». 4. L-art. 7, n. 2, dispone: «Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d-impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità». 5. L-art. 8 del regolamento dispone, nella parte che qui rileva: «1. In seguito all-opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione: (-) b) se a causa dell-identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell-identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. 2. Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per -marchi anteriori-: a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario (-): i) marchi comunitari, ii) marchi registrati nello Stato membro (-), iii) marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro, (-)». 6. L-art. 8 non contiene alcuna disposizione esplicita, come quella di cui all-art. 7, n. 2, secondo cui gli impedimenti relativi si applicano anche se esistono soltanto per una parte della Comunità. 7. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, nel contesto dell-art. 8, n. 1, lett. b), l-esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutata globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti nel caso di specie. Tale valutazione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in esame, sull-impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che il consumatore medio ha dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt-uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi ( 3 ). Inoltre, il rischio di confusione può derivare dalla somiglianza concettuale tra i marchi e può aumentare nel caso in cui il marchio anteriore possieda un carattere distintivo particolare, sia intrinsecamente, s...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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