Conclusioni nº C-101/07 P da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 17 Aprile 2008
Legato come :
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Riassunto
Impugnazione - Concorrenza - Art. 81, n. 1, CE - Cartello - Carni bovine - Sospensione delle importazioni - Fissazione di una tabella di prezzi sindacale - Ammende - Determinazione del tetto massimo legale dell-ammenda - Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 - Presa in considerazione del fatturato dei membri di un-associazione di imprese-
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Riassunto
Conclusioni nº C-101/07 P da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 17 Aprile 2008
I - Introduzione
1. Nelle presenti cause riunite la Coop de France Bétail et Viande, già Fédération Nationale de la Coopération Bétail et Viande (in prosieguo: la «FNCBV») (causa C-101/07 P) e la Fédération Nationale des Syndicats d-Exploitants Agricoles (in prosieguo: la «FNSEA»), la Fédération Nationale Bovine (in prosieguo: la «FNB»), la Fédération Nationale des Producteurs de Lait (in prosieguo: la «FNPL») e i Jeunes Agriculteurs (in prosieguo: i «JA») (causa C-110/07 P) (in prosieguo: le «federazioni ricorrenti») impugnano la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 13 dicembre 2006, FNCBV e FNSEA e a./Commissione ( 2 ) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), nella quale è stata in gran parte confermata la decisione della Commissione 2 aprile 2003, 2003/600/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell-articolo 81 del trattato CE (Caso COMP/C.38.279/F3 - Carni bovine francesi) ( 3 ) (in prosieguo: la «decisione contestata»), con cui sono state inflitte ammende, fra l-altro, alle federazioni ricorrenti per violazione dell-art. 81, n. 1, CE, per avere concluso accordi intesi a sospendere le importazioni di carne bovina in Francia e a fissare un prezzo minimo per alcune categorie di bovini. II - Ambito dell-impugnazione A - Contesto normativo 2. L-art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 17 ( 4 ) dispone: «La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille [EUR] ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest-ultimo importo fino al 10 per cento del volume d-affari realizzato durante l-esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all-infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza: a) commettano una infrazione alle disposizioni dell-articolo [81], paragrafo 1 o dell-articolo [86] [CE]; (-) Per determinare l-ammontare dell-ammenda, occorre tener conto oltre che della gravità dell-infrazione, anche della sua durata». 3. Gli orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell-articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell-articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA ( 5 ) (in prosieguo: gli «orientamenti») stabiliscono un metodo per determinare l-ammontare di tali ammende. Conformemente al punto 5, lett. c), degli orientamenti, «[q]uando le infrazioni siano commesse da associazioni di imprese, destinatarie delle decisioni dovrebbero essere, per quanto possibile, le imprese aderenti a tali associazioni e le ammende dovrebbero essere inflitte alle singole imprese. Qualora tale procedura risulti impossibile (ad esempio se le imprese aderenti sono parecchie migliaia) (-) l-associazione deve vedersi infliggere un-ammenda globale calcolata secondo i principi esposti in precedenza, ma equivalente alla totalità delle ammende individuali che avrebbero potuto essere inflitte a ciascuno dei membri di tale associazione». B - Fatti e procedimento 4. La ricorrente nella causa C-101/07 P, la FNCBV, riunisce 300 raggruppamenti di cooperative di produttori nei settori dell-allevamento bovino, suino e ovino e una trentina di gruppi o di imprese operanti nel settore della macellazione e della trasformazione di carni in Francia. Le ricorrenti nella causa C-100/07 P, vale a dire la FNSEA, la FNB, la FNPL e i JA sono sindacati di diritto francese. La FNSEA è il principale sindacato agricolo francese. La FNSEA raggruppa anche associazioni specializzate, che rappresentano gli interessi di ciascuna produzione, comprese la FNB e la FNPL. I JA rappresentano gli agricoltori di età inferiore a 35 anni. 5. Il caso in materia di concorrenza all-origine delle presenti impug...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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