Sentenze nº C-55/06 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 24 Aprile 2008

Legato come :

Riassunto


Telecomunicazioni - Regolamento (CE) n. 2887/2000 - Accesso alla rete locale - Principio di orientamento dei prezzi ai costi - Costi - Interessi afferenti al capitale investito - Ammortamenti delle immobilizzazioni attive - Valutazione delle infrastrutture locali di telecomunicazione - Costi correnti e costi storici - Base di calcolo - Costi reali - Costi già sostenuti e costi preventivi - Documentazione dei costi - Modello analitico di tipo ascendente e discendente - Disciplina nazionale dettagliata - Ambito discrezionale delle autorità nazionali di regolamentazione - Sindacato giurisdizionale - Autonomia procedurale degli Stati membri - Principi di equivalenza e di effettività - Impugnazione in sede giurisdizionale delle decisioni d-autorizzazione dei prezzi dell-operatore notificato ad opera dei beneficiari - Onere della prova - Procedura di vigilanza e procedura giurisdizionale-

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Riassunto


Sentenze nº C-55/06 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 24 Aprile 2008

Nel procedimento C-55/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell-art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Köln (Germania) con decisione 26 gennaio 2006, pervenuta in cancelleria il 2 febbraio 2006, nella causa

Arcor AG & Co. KG

contro

Bundesrepublik Deutschland,

con l-intervento di:

Deutsche Telekom AG,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. G. Arestis (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all-udienza del 21 marzo 2007,

considerate le osservazioni presentate:

-        per l-Arcor AG & Co. KG, dall-avv. K. Kleinlein, Rechtsanwalt, e dall-avv. G. Metaxas, dikigoros;

-        per la Bundesrepublik Deutschland, dall-avv. M. Deutsch, Rechtsanwalt;

-        per la Deutsche Telekom AG, dagli avv.ti F. Hölscher e U. Karpenstein, Rechtsanwälte;

-        per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualità di agenti;

-        per il governo lituano, dal sig. D. Kriau-i-nas, in qualità di agente;

-        per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H. G. Sevenster e dal sig. P. van Ginneken, in qualità di agenti;

-        per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;

-        per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra C. Gibbs e dal sig. G. Peretz, in qualità di agenti;

-        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. G. Braun e M. Shotter, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell-avvocato generale, presentate all-udienza del 18 luglio 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1         La domanda di decisione pregiudiziale ha ad oggetto l-interpretazione degli artt. 1, n. 4, 3, n. 3, e 4, nn. 1-3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2000, n. 2887, relativo all-accesso disaggregato alla rete locale (GU L 336, pag. 4).

2         Tale domanda è stata proposta nell-ambito di una controversia tra l-Arcor AG & Co. KG (in prosieguo: l-«Arcor») e la Bundesrepublik Deutschland in merito ad un-autorizzazione parziale dei prezzi della Deutsche Telekom AG (in prosieguo: la «Deutsche Telekom») per l-accesso alla rete locale.

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

 Il regolamento n. 2887/2000

3         I -considerando- quinto, sesto, undicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo del regolamento n. 2887/2000 cos-

recitano:

«(5)      La fornitura di nuove reti locali in fibra ottica ad elevata capacità direttamente ai principali utilizzatori è un mercato specifico che si sta sviluppando in condizioni concorrenziali con nuovi investimenti. Pertanto, il presente regolamento contempla l-accesso alla rete locale metallica, fatti salvi gli obblighi imposti a livello nazionale per quanto riguarda altri tipi di accesso alle infrastrutture locali.

(6)      Non sarebbe economicamente conveniente per i nuovi operatori che entrano sul mercato duplicare integralmente ed entro tempi accettabili l-infrastruttura metallica di accesso locale dell-operatore esistente. Le infrastrutture alternative come la televisione via cavo, il satellite, le reti di accesso via etere in genere non offrono attualmente la medesima funzionalità e capillarità, sebbene la situazione possa variare da uno Stato membro all-altro.

(...)

(11)      Le regole per determinare i costi e i prezzi per le reti locali e le risorse connesse devono essere trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi per garantire l-equità. Le regole per determinare i prezzi devono garantire che il fornitore della rete locale sia in grado di recuperare i costi attinenti più un ragionevole profitto, in modo tale da assicurare uno sviluppo a lungo temine ed un miglioramento dell-infrastruttura di accesso locale. Le regole per determinare i prezzi di accesso alle reti locali devono promuovere una concorrenza leale e sostenibile, tenendo presente la necessità di investimenti in infrastrutture alternative, e garantire che non vi sia distorsione della concorrenza, in particolare che non si comprima il margine tra i prezzi dei servizi all-ingrosso e al dettaglio dell-operatore notificato. Al riguardo si reputa importante consultare le autorità preposte alla concorrenza.

(...)

(13) Nella raccomandazione 2000/417/CE del 25 maggio 2000 relativa all-accesso disaggregato all-anello locale: consentire la fornitura concorrenziale di una gamma completa di servizi di comunicazioni elettroniche, in particolare dei servizi multimediali a larga banda e di Internet ad alta velocità (GU L 156, pag. 44) e nella comunicazione del 26 aprile 2000 (GU C 272, pag. 55) la Commissione ha dettato linee guida dettagliate per coadiuvare le autorità nazionali di regolamenta...

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