Sentenza nº 2008 da Consiglio di Stato, 06 Maggio 2008

Legato come :

Riassunto


Sentenza nº 2008 da Consiglio di Stato, 06 Maggio 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.2008/2008

Reg.Dec.

N. 637 Reg.Ric.

ANNO 2005

Disp.vo 105/2008

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da Eredi Campidonico s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Francesco Romanelli e Luigi Giorgi ed elettivamente domiciliato in Roma presso il primo in via Cosseria 5;

contro

Autorità garante della concorrenza e del Mercato in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui è ope legis domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione I n.10448 del 7 ottobre 2004;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2008 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.

Uditi l'avv. Romanelli e l'avv. dello Stato Arena;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla Eredi Campidonico s.p.a. avverso il provvedimento adottato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 20 febbraio 2003, con cui gli erano state comminate sanzioni pecuniarie di Euro 2.929,00 e 28.425,00, sul presupposto che le intese intervenute tra diverse società, tra cui la ricorrente, relativamente alle gare bandite dall'ATM di Milano negli anni 1999 e 2000 e dall'ATM di Torino per gli anni 1996, 1997,1998 e 1999, avessero avuto per oggetto e per effetto di impedire in maniera consistente la concorrenza, in violazione del divieto di cui all'art.2, comma 2, L.n.287\90.

Il Tar riteneva che l'Autorità avesse correttamente individuato la nozione di "mercato rilevante" nel caso in esame, individuando un segmento soggetto a particolari condizioni che caratterizzavano, in seno ad esso, la relazione tra domanda ed offerta e la conseguente formazione dei prezzi, descrivendo con sufficiente grado di specificità tali particolari condizioni.

Nella specie, in en...

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