Sentenza nº 508 da C.G.A.R. Sicilia, 05 Giugno 2008

Legato come :

Riassunto


Sentenza nº 508 da C.G.A.R. Sicilia, 05 Giugno 2008

REPUBBLICA ITALIANA N. 508/08 Reg.Dec. Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la N. 3 Reg.Ric. seguente ANNO 2008

O R D I N A N Z A

sul ricorso in appello n. 3/2008, proposto da

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, COMMISSIONE CENTRALE PER L'ESAME DI AVVOCATO - SESSIONE 2005 - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Presidente pro tempore e COMMISSIONE PER L'ESAME D'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA PER L'ANNO 2006-2007, in persona del Presidente pro tempore, ex lege rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via A. De Gasperi n. 81 sono per legge domiciliati;

c o n t r o

BUSCEMA LUCA, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Briguglio, elettivamente domiciliato in Palermo, via D. Trentacoste n. 89, presso Alessandra Allotta;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. IV) - n. 1327 del 27 luglio 2007, e per la reiezione del ricorso di primo grado.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Relatore, alla camera di consiglio del 2 aprile 2008, il Consigliere Antonino Corsaro;

Uditi altresì l'avv. dello Stato Dell'Aira per le amministrazioni appellanti e l'avv. C. Briguglio per l'appellato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con la sentenza gravata, il TAR per la Sicilia, Sezione staccata di Catania - decidendo la causa nel merito con succinta motivazione nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, ai sensi dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - ha accolto il ricorso proposto dal Dott. Luca Buscema e ha annullato il provvedimento della Commissione per gli esami di Avvocato, Ses-sione 2006, presso la Corte di Appello di Messina, con cui egli è stato dichiarato NON IDONEO alle prove scritte e non è stato ammesso a sostenere le prove orali dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, in quanto ai suoi elaborati sono stati attribuiti i punteggi di 28/50 nella prova di diritto civile e di 20/50 nella prova di redazione di un atto giudiziario.

La sentenza di prime cure, annullando gli atti impugnati, ha altresì stabilito "l'obbligo per l'Amministrazione di valutare ex novo gli elaborati scritti del ricorrente conformandosi ai principi di diritto enucleati dal Collegio, e che tale valutazione dovrà essere effettuata dalla Commissione per gli esami di Avvocato di L'Aquila, con l'osservanza di ogni modalità utile a garantire l'anonimato degli elaborati, e, in ogni cas...

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