Conclusioni nº C-527/06 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 25 Giugno 2008

Legato come :

Riassunto


Normativa tributaria - Art. 39 CE - Imposte sul reddito dei non residenti - Determinazione della base imponibile - Beni immobili ubicati nel territorio di un altro Stato membro - Reddito negativo non considerato - Ripartizione della competenza tributaria-

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Riassunto


Conclusioni nº C-527/06 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 25 Giugno 2008

I -    Introduzione

1.         Nel presente procedimento la Corte è stata adita con una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente, in sostanza, sulla questione se l-art. 39 CE e/o l-art. 56 CE ostino a che uno Stato membro neghi a un contribuente non residente, che percepisce la totalità (o la quasi totalità) dei suoi redditi professionali imponibili nel detto Stato membro, la deduzione, sull-imposizione dei detti redditi, delle perdite di redditi locativi inerenti ad un immobile ubicato nello Stato membro di residenza del contribuente, mentre il primo Stato membro (lo Stato membro di occupazione) concede una siffatta deduzione ai contribuenti che risiedono e lavorano nel suo territorio.

2.         Come illustrerò nel corso di queste conclusioni, si tratta di valutare se l-indirizzo tracciato dalla giurisprudenza Schumacker ( 2 ), quale recentemente precisato dalla sentenza Lakebrink e Peters-Lakebrink ( 3 ), nonché dalla sentenza Ritter-Coulais ( 4 ) siano pienamente applicabili in una fattispecie come quella di cui alla causa principale, la quale verte innanzitutto sull-applicazione delle disposizioni di una convenzione fiscale per la prevenzione della doppia imposizione conclusa fra i due Stati membri interessati.

II - Il contesto normativo

A -     Diritto internazionale pattizio

3.         L-art. 4, n. 1, della convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e a regolare talune altre questioni in materia tributaria, firmata il 19 ottobre 1970 tra il Regno del Belgio e il Regno dei Paesi Bassi (in prosieguo: la «convenzione fiscale bilaterale») ( 5 ), cos-

dispone:

«Ai sensi della presente convenzione l-espressione -residente in uno degli Stati contraenti- designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede, della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga (-)»;

4.         L-art. 6, n. 1, della convenzione fiscale bilaterale dispone:

«I redditi da beni immobili sono imponibili nello Stato dove tali beni sono ubicati».

5.         L-art. 19, n. 1, della convenzione fiscale bilaterale, facendo riferimento all-imposta sulle remunerazioni dei pubblici funzionari, è cos-

formulato:

«Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno degli Stati o da una loro suddivisione politica, sia direttamente, sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi a detto Stato o a detta suddivisione politica, sono imponibili nel detto Stato (-)».

6.         Ai sensi dell-art. 24, n. 1, punto 1, della convenzione fiscale bilaterale, e al fine di evitare la doppia imposizione per quanto riguarda i residenti olandesi, il Regno dei Paesi Bassi può, nel calcolare l-imposta dei suoi residenti, includere nella base imponibile gli elementi del reddito e del patrimonio che, conformemente alle disposizioni della convenzione fiscale bilaterale, sono imponibili in Belgio.

7.         L-art. 24, n. 1, punto 2, della detta convenzione prevede che, fatta salva l-applicazione delle disposizioni sulla compensazione delle perdite comprese nella normativa interna intesa ad evitare la doppia imposizione, il Regno dei Paesi Bassi concede una riduzione sull-importo dell-imposta calcolata conformemente al punto 1. Tale riduzione è pari alla frazione dell-imposta corrispondente al rapporto tra l-ammontare del reddito o del patrimonio incluso nella base imponibile di cui al punto 1 e imponibile in Belgio in forza, in particolare, dell-art. 6 della convenzione fiscale bilaterale e l-importo del reddito totale ...

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