Conclusioni nº C-205/07 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 17 Luglio 2008

Legato come :

Riassunto


Artt. 28 CE-30 CE - Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza - Termine per il recesso dal contratto - Divieto di richiedere un acconto o un pagamento prima della scadenza del termine per il recesso dal contratto - Interpretazione di una disposizione nazionale secondo cui non è possibile richiedere il numero della carta di credito prima della scadenza del termine per il recesso dal contratto - Vendita via internet-

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Riassunto


Conclusioni nº C-205/07 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 17 Luglio 2008

I -    Introduzione

1.         Nella causa in esame il giudice del rinvio intende sapere se gli artt. 28 CE - 30 CE ostino ad una disposizione della legge belga 14 luglio 1991, relativa alle pratiche commerciali e all-informazione e tutela dei consumatori (in prosieguo: la «legge belga sulla tutela dei consumatori»), in base alla quale, nel caso di un contratto di vendita a distanza, il venditore non può pretendere dal consumatore alcun pagamento né alcun genere di acconto prima della scadenza del termine di sette giorni lavorativi per il recesso dal contratto. Nell-ambito di tale analisi è necessario inoltre stabilire se i detti articoli del Trattato ostino alla specifica interpretazione fornita dagli organi belgi con riferimento alla citata disposizione della legge belga sulla tutela dei consumatori, secondo cui il venditore, all-atto della stipula del contratto di vendita a distanza, non può richiedere al consumatore il numero della carta di credito, pur obbligandosi a non farne uso, ai fini del pagamento, prima della scadenza del termine per il recesso dal contratto. In tal modo, la causa in esame pone la rilevante questione della vendita via internet e dei relativi pagamenti con carte di credito, con cui si agevola e si promuove la vendita via internet.

2.         Considerata sotto un profilo più ampio, la presente causa illustra chiaramente come anche le modalità e le condizioni di pagamento del prezzo di vendita debbano adeguarsi allo sviluppo del contratto di vendita. Nel diritto romano, ad esempio, l-adempimento del contratto di vendita implicava che il venditore consegnasse la merce all-acquirente e che ricevesse da quest-ultimo, contestualmente, il pagamento del prezzo di vendita ( 2 ); entrambe le obbligazioni venivano in tal modo adempiute contemporaneamente. Con lo sviluppo del contratto di vendita le modalità e le condizioni di pagamento si sono assai modificate e tali modifiche sono divenute ancor più evidenti con lo sviluppo delle nuove tecnologie. Allo sviluppo tecnologico, che consente di concludere affari e di commerciare in rete, devono quindi adeguarsi anche le modalità e le condizioni di pagamento, le quali devono mirare alla sicurezza, alla semplicità e, laddove possibile, alla tutela di tutte le parti coinvolte. Nella valutazione della presente causa occorre pertanto tenere a mente il fatto che la conclusione di affari e il commercio in rete, nonché i relativi pagamenti mediante carte di credito, saranno molto più sviluppati in futuro rispetto a quanto non lo siano oggi.

3.         Nell-ambito della valutazione da svolgersi in base all-art. 29 CE, si pone, nella presente causa, la discussa e importante questione della definizione delle misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative all-esportazione, che, secondo la prassi giurisprudenziale esistente, sono limitate alle sole misure degli Stati membri che restringono specificamente l-esportazione e costituiscono, in diritto o in fatto, una differenza di trattamento fra il commercio interno e le correnti commerciali d-esportazione, avvantaggiando in tal modo il mercato nazionale.

II - Contesto normativo

A -     Diritto comunitario

4.         Il quattordicesimo -considerando- della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (in prosieguo: la «direttiva 97/7») cos-

recita:

«[C]onsiderando che il consumatore non ha in concreto la possibilità di visionare il bene o di prendere conoscenza della natura del servizio prima della conclusione del contratto; che si dovrebbe prevedere un diritto di recesso,...

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