Conclusioni nº C-260/07 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 04 Settembre 2008

Legato come :

Riassunto


Concorrenza - Intese - Accordi fra imprese - Art. 85 del trattato - Contratti di acquisto esclusivo tra il gestore di un distributore di benzina e un-impresa petrolifera - Artt. 10-13 del regolamento (CEE) n. 1984/83 - Artt. 2-5 del regolamento (CE) n. 2790/1999 - Esenzione-

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Riassunto


Conclusioni nº C-260/07 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 04 Settembre 2008

I -    Introduzione

1.         Nell-arco di tre anni, questa è la terza causa in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi in seguito a rinvio pregiudiziale sugli accordi relativi ai distributori di benzina conclusi tra un-impresa petrolifera e uno dei suoi distributori operanti sul mercato spagnolo ( 2 ).

2.         Le prime due cause riguardavano essenzialmente la qualificazione giuridica, sotto il profilo del diritto comunitario della concorrenza, dei rapporti contrattuali instaurati tra l-impresa petrolifera e i gestori di distributori di benzina interessati ( 3 ).

3.         Per contro, le questioni sollevate in questa sede riguardano unicamente il problema di stabilire se contratti come quelli di cui trattasi nella causa principale possano beneficiare dei regimi di esenzione per categoria previsti rispettivamente e nell-ordine dal regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all-applicazione dell-articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo ( 4 ), e dal regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all-applicazione dell-articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate ( 5 ). Il giudice del rinvio si interroga sostanzialmente sull-interpretazione dell-art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83 e dell-art. 5, lett. a), del regolamento n. 2790/1999, che autorizzano, a determinate condizioni, la conclusione di accordi verticali di acquisto esclusivo per una durata superiore a quella prevista in linea di principio da questi regolamenti per beneficiare dell-esenzione per categoria.

II - Contesto normativo

4.         Il regolamento n. 1984/83 esclude dal campo di applicazione dell-art. 85, n. 1, del trattato alcune categorie di accordi di acquisto esclusivo e di pratiche concordate che di norma soddisfano le condizioni previste al n. 3 dello stesso articolo, per il fatto che esse comportano, in generale, una migliore distribuzione dei prodotti.

5.         Secondo l-art. 3, lett. d), del suddetto regolamento, tale esenzione non si applica se l-accordo è concluso per una durata indeterminata o per una durata superiore a cinque anni.

6.         Il regolamento n. 1984/83, agli artt. 10-13, contiene disposizioni particolari applicabili agli accordi dei distributori di benzina.

7.         A norma dell-art. 10 del suddetto regolamento:

«L-articolo 85, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile, ai sensi dell-articolo 85, paragrafo 3, del trattato e conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 11 a 13 del presente regolamento, agli accordi ai quali partecipano soltanto due imprese e nei quali l-una, il rivenditore, si impegna nei riguardi dell-altra, il fornitore, in cambio della concessione di vantaggi economici o finanziari, ad acquistare determinati carburanti per autoveicoli a base di prodotti petroliferi o determinati combustibili a base di prodotti petroliferi specificati nell-accordo, destinati alla rivendita in una stazione di servizio specificata nell-accordo, soltanto da lui, o da un-impresa ad esso...

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