Sentenze nº C-120/06 P da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 09 Settembre 2008

Legato come :

Riassunto


Impugnazione - Raccomandazioni e decisioni dell-organo per la risoluzione delle controversie dell-Organizzazione mondiale del commercio (OMC) - Dichiarazione dell-organo per la risoluzione delle controversie che riguarda l-incompatibilità del regime comunitario d-importazione delle banane con le norme dell-OMC - Applicazione da parte degli Stati Uniti d-America di misure di ritorsione sotto forma di una sovrattassa doganale prelevata sulle importazioni di taluni prodotti provenienti da diversi Stati membri - Misure di ritorsione autorizzate dall-OMC - Mancanza di responsabilità extracontrattuale della Comunità - Durata del procedimento dinanzi al Tribunale - Termine ragionevole - Domanda di equo risarcimento-

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Riassunto


Sentenze nº C-120/06 P da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 09 Settembre 2008

Nei procedimenti riuniti C-120/06 P e C-121/06 P,

aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell-art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposte rispettivamente il 24 e il 27 febbraio 2006,

Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio SpA (FIAMM), con sede in Montecchio Maggiore,

Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio Technologies LLC, già Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio Technologies Inc. (FIAMM Technologies), con sede in East Haven, Delaware (Stati Uniti),

rappresentate dagli avv.ti I. Van Bael, A. Cevese e F. Di Gianni,

ricorrenti,

procedimento in cui le altre parti sono:

Consiglio dell-Unione europea, rappresentato dai sigg. A. Vitro, S. Marquardt e A. De Gregorio Merino, in qualità di agenti,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. P.J. Kuijper, V. Di Bucci, C. Brown e dalla sig.ra E. Righini, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuti in primo grado,

Regno di Spagna, rappresentato dai sigg. E. Braquehais Conesa e M. Muñoz Pérez, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente in primo grado (C-120/06 P),

e

Giorgio Fedon & Figli SpA, con sede in Vallesella di Cadore,

Fedon America, Inc., con sede in Wilmington, Delaware (Stati Uniti),

rappresentate dagli avv.ti I. Van Bael, A. Cevese, F. Di Gianni e R. Antonini,

ricorrenti,

procedimento in cui le altre parti sono:

Consiglio dell-Unione europea, rappresentato dai sigg. A. Vitro, S. Marquardt e A. De Gregorio Merino, in qualità di agenti,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. P.J. Kuijper, V. Di Bucci, C. Brown e dalla sig.ra E. Righini, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuti in primo grado,

sostenuti da:

Regno di Spagna, rappresentato dal sig. Muñoz Pérez, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente nell-impugnazione dinanzi alla Corte (C-121/06 P),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, G. Arestis, U. Lõhmus, presidenti di sezione, K. Schiemann (relatore), E. Juhász, A. Borg Barthet, M. Ile-i-, J. Malenovský, J. Klu-ka, E. Levits e dalla sig.ra C. Toader, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all-udienza del 3 luglio 2007,

sentite le conclusioni dell-avvocato generale, presentate all-udienza del 20 febbraio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1         Con le loro impugnazioni la Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio SpA e la Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio Technologies LLC (in prosieguo, congiuntamente: la «FIAMM»), da una parte, e la Giorgio Fedon & Figli SpA e la Fedon America, Inc. (in prosieguo, congiuntamente: la «FEDON»), dall-altra parte, chiedono, rispettivamente, l-annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 14 dicembre 2005, causa T-69/00, FIAMM e FIAMM Technologies/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-5393) (causa C-120/06 P), e l-annullamento della sentenza del Tribunale 14 dicembre 2005, causa T-135/01, Fedon & Figli e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-29). Con tali sentenze (in prosieguo, rispettivamente: la «sentenza FIAMM» e la «sentenza Fedon», oppure, congiuntamente, le «sentenze impugnate»), il Tribunale ha respinto i ricorsi della FIAMM e della Fedon diretti ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente causato dalla sovrattassa doganale il cui prelievo da parte degli Stati Uniti d-America sull-importazione dei loro prodotti è stato autorizzato dall-organo per la risoluzione delle controversie (in prosieguo: l-«ORC») dell-Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in seguito all-accertamento da parte dell-ORC dell-incompatibilità del regime comunitario di importazione delle banane con gli accordi e i memorandum allegati all-accordo che istituisce l-OMC.

2         Con ordinanza del presidente della Corte 8 agosto 2006, il Regno di Spagna è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio dell-Unione europea e della Commissione delle Comunità europee nell-ambito della causa C-121/06 P.

3         Con ordinanza del presidente della Corte 12 aprile 2007, le cause C-120/06 P e C-121/06 P sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.

 Contesto normativo

 Gli accordi OMC

4         Con decisione 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell-Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1), il Consiglio ha approvato l-accordo che istituisce l-OMC nonché gli accordi di cui agli allegati 1-4 di tale accordo (in prosieguo: gli «accordi OMC»).

5         L-art. 3, nn. 2 e 7, del me...

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