Sentenze nº T-370/05 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 10 Settembre 2008
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Riassunto
FEAOG - Sezione -Garanzia- - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Settore vitivinicolo - Aiuto alla ristrutturazione e alla riconversione - Nozione di superficie ammissibile agli aiuti-
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Riassunto
Sentenze nº T-370/05 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 10 Settembre 2008
Nella causa T-370/05,
Repubblica francese, rappresentata inizialmente dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Colomb, successivamente dal sig. de Bergues e dalla sig.ra A.-L. During, in qualità di agenti, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Nolin, in qualità di agente, convenuta, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 luglio 2005, 2005/579/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 199, pag. 84) nella parte in cui rifiuta il finanziamento comunitario a talune spese a titolo di una rettifica relativa alla determinazione delle superfici ammissibili agli aiuti alla ristrutturazione ed alla riconversione dei vigneti con riguardo all-esercizio 2001/2003, IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione), composto dai sigg. O. Czúcz, presidente, J. D. Cooke e dalla sig.ra I. Labucka (relatore), giudici cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all-udienza del 14 maggio 2008, ha pronunciato la seguente Sentenza Contesto normativo 1 La normativa di base relativa al finanziamento della politica agricola comune (PAC) è costituita, per quanto attiene alle spese effettuate dal 1°gennaio 2000 in poi, dal regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della PAC (GU L 160, pag. 103). 2 L-art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999 enuncia quanto segue: «La Commissione decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario di cui agli articoli 2 e 3 qualora constati che alcune spese non sono state eseguite in conformità alle norme comunitarie. Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le due parti cercano di raggiungere un accordo circa la soluzione da individuare. In assenza di accordo, lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi e il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che la esamina prima di una decisione di rifiuto del finanziamento. La Commissione valuta gli importi da rifiutare tenendo conto, in particolare, della gravità dell-inosservanza con...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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