Conclusioni nº C-400/07 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 13 Novembre 2008
Legato come :
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Riassunto
Direttiva 89/105/CEE - Medicinali per uso umano - Spese del sistema sanitario pubblico - Trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi - Art. 4, nn. 1 e 2 - Nozione di blocco dei prezzi - Reiterazione e frequenza delle misure - Impostazione secondo le spese stimate o quelle accertate - Criteri della verifica in base alle condizioni macroeconomiche-
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Riassunto
Conclusioni nº C-400/07 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 13 Novembre 2008
I - Introduzione
1. Le presenti cause, sorte a seguito di provvedimenti del 2006 e 2007 volti a ridurre il prezzo al pubblico dei medicinali per uso umano prescrivibili in Italia a carico del Servizio Sanitario Nazionale (in prosieguo: il «SSN»), vertono su questioni di interpretazione dell-art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia ( 2 ). Da alcune osservazioni sottoposte alla Corte e dall-arrivo di altre domande di pronuncia pregiudiziale affini si evince che le presenti cause rappresentano chiaramente solo una parte dei molteplici procedimenti pendenti in Italia intorno alle medesime questioni e sospesi in attesa del giudizio della Corte. 2. Da un lato, le censure mosse contro i provvedimenti impugnati riguardano in particolare il fatto che essi sono stati adottati subito dopo altri provvedimenti aventi la medesima finalità; dall-altro, severe critiche vengono rivolte contro il fatto che essi, al contrario dei provvedimenti precedenti, non sono di natura correttiva, e dunque finalizzati a correggere sfondamenti dei limiti di spesa accertati in concreto, bens- sono di tipo preventivo, mirando a scongiurare previsti sforamenti dei limiti di spesa. Sulla questione se entrambi questi aspetti siano conformi al diritto comunitario ai sensi della direttiva 89/105 sono incentrate le odierne domande di pronuncia pregiudiziale e le osservazioni presentate a tale proposito dinanzi alla Corte. II - Contesto normativo A - Normativa comunitaria 3. Nel secondo -considerando- della direttiva 89/105 si afferma che gli Stati membri hanno adottato misure di carattere economico per quanto riguarda la commercializzazione delle specialità medicinali, per controllare meglio le spese a carico dei servizi sanitari pubblici per tali specialità medicinali. Secondo il suddetto -considerando-, tali misure includono controlli diretti ed indiretti dei prezzi delle specialità medicinali come una conseguenza dell-inadeguatezza o dell-assenza di concorrenza nel mercato delle specialità medicinali, e restrizioni della gamma dei prodotti coperti dai regimi nazionali di assicurazione malattia. 4. Nel terzo -considerando- della direttiva 89/105 si dichiara che lo scopo principale di tali misure è la promozione della salute pubblica attraverso un-adeguata disponibilità di specialità medicinali a prezzi ragionevoli. Inoltre, nel suddetto -considerando- si afferma che tali misure dovrebbero però servire anche a promuovere l-efficienza produttiva delle specialità medicinali e ad incoraggiare la ricerca e lo sviluppo di nuove specialità medicinali, da cui dipende in definitiva il mantenimento di un alto livello di salute pubblica nella Comunità. 5. Nel quarto -considerando- della direttiva 89/105 si afferma che eventuali disparità in tali misure possono ostacolare o falsare il commercio intracomunitario delle specialità medicinali e quindi pregiudicare direttamente il funzionamento del mercato comune delle specialità medicinali. 6. Il quinto -considerando- della direttiva 89/105 ha il seguente tenore: «considerando che l-obiettivo della presente direttiva è di ottenere una visione d-insieme delle intese nazionali in materia di prezzi, compreso il modo in cui esse operano nei singoli casi e tutti i criteri su cui sono basate, e di renderle note a tutte le persone interessate dal mercato delle specialità medicinali negli Stati membri; che questa informazione dovrebbe essere pubblica». 7. Il sesto -considerando- della direttiva 89/105 stabilisce quanto segue: «considerando che è urgentemente necessario, come primo passo per eliminare queste disparità, stabilire una serie di esigenze per assicurare che tutti gli interessati possano verificare che le misure nazionali non costituiscano restrizioni quantitative alle importazioni o esportazioni né misure di effetto equivalente; che tuttavia queste esigenze non intaccano le politiche degli Stati membri che basano la determinazione dei prezzi delle specialità medicinali in primo luogo sulla libera concorrenza; che dette esigenze non influenzano nemmeno le politiche nazionali per la fissazione dei prezzi e la determinazione dei regimi di previdenza sociale ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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